Cassazione SU Civili: il risarcimento per danni alla società non lo chiede il socio

In un giudizio promosso per il l’inadempimento del contratto e per il risarcimento dei danni subiti da una società assicuratrice a causa della relazione negativa della certificazione del bilancio, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito quattro importanti principi, il primo di carattere sostanziale gli altri processuale:

"Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché tale danno possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non già anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio e obbliga il responsabile a risarcirle il danno, costituendo l’incidenza negativa sui diritti del socio nascenti dalla partecipazione sociale un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito".

"Le esigenze di certezza giuridica, espresse nel principio di conservazione delle procedure concorsuali ricavabile dall’art. 21 l. f. ed estensibile nei limiti di compatibilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comportano che, in relazione alla costituzione dei rapporti processuali attinenti ai soggetti sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’apertura della procedura con la conseguente nomina dei suoi organi sulla base di un provvedimento formalmente idoneo e la loro immissione nel possesso e nella gestione del patrimonio - costituisce un "fatto giuridico" di per sé idoneo a radicare la legittimazione processuale, attiva e passiva, del commissario liquidatore, in relazione ai rapporti giuridici che ne formano oggetto, a prescindere dalla validità intrinseca del provvedimento, finché esso non venga rimosso dalla stessa amministrazione, ovvero annullato, dichiarato nullo o giuridicamente inesistente con provvedimento giurisdizionale a ciò idoneo che renda non più proseguibile la procedura, il quale avrà effetto "ex nunc".

"In seguito all’apertura della procedura, in relazione ai rapporti patrimoniali in essa compresi, sussiste una legittimazione processuale del fallito e dei soggetti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa suppletiva, in deroga alla legittimazione esclusiva degli organi della procedura, in relazione a detti rapporti, nel solo caso d’inattività e disinteresse di questi, mentre ove riguardo al rapporto in questione essi si siano attivati, detta legittimazione suppletiva non sussiste e la sua carenza può essere rilevata d’ufficio".

"Quando in un processo con pluralità di parti in primo grado la causa sia stata rimessa al collegio ai sensi dell’art. 187, per la decisione di questioni che avrebbero potuto definire il giudizio e il giudizio sia stato poi definito nei confronti solo di una o di alcune parti, anche se non di tutte, deve provvedersi sulle spese giudiziali in relazione alle parti per le quali il giudizio è stato definito".

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 24 dicembre 2009, n.27346).

In un giudizio promosso per il l’inadempimento del contratto e per il risarcimento dei danni subiti da una società assicuratrice a causa della relazione negativa della certificazione del bilancio, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito quattro importanti principi, il primo di carattere sostanziale gli altri processuale:

"Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché tale danno possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non già anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio e obbliga il responsabile a risarcirle il danno, costituendo l’incidenza negativa sui diritti del socio nascenti dalla partecipazione sociale un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito".

"Le esigenze di certezza giuridica, espresse nel principio di conservazione delle procedure concorsuali ricavabile dall’art. 21 l. f. ed estensibile nei limiti di compatibilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comportano che, in relazione alla costituzione dei rapporti processuali attinenti ai soggetti sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’apertura della procedura con la conseguente nomina dei suoi organi sulla base di un provvedimento formalmente idoneo e la loro immissione nel possesso e nella gestione del patrimonio - costituisce un "fatto giuridico" di per sé idoneo a radicare la legittimazione processuale, attiva e passiva, del commissario liquidatore, in relazione ai rapporti giuridici che ne formano oggetto, a prescindere dalla validità intrinseca del provvedimento, finché esso non venga rimosso dalla stessa amministrazione, ovvero annullato, dichiarato nullo o giuridicamente inesistente con provvedimento giurisdizionale a ciò idoneo che renda non più proseguibile la procedura, il quale avrà effetto "ex nunc".

"In seguito all’apertura della procedura, in relazione ai rapporti patrimoniali in essa compresi, sussiste una legittimazione processuale del fallito e dei soggetti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa suppletiva, in deroga alla legittimazione esclusiva degli organi della procedura, in relazione a detti rapporti, nel solo caso d’inattività e disinteresse di questi, mentre ove riguardo al rapporto in questione essi si siano attivati, detta legittimazione suppletiva non sussiste e la sua carenza può essere rilevata d’ufficio".

"Quando in un processo con pluralità di parti in primo grado la causa sia stata rimessa al collegio ai sensi dell’art. 187, per la decisione di questioni che avrebbero potuto definire il giudizio e il giudizio sia stato poi definito nei confronti solo di una o di alcune parti, anche se non di tutte, deve provvedersi sulle spese giudiziali in relazione alle parti per le quali il giudizio è stato definito".

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 24 dicembre 2009, n.27346).