Cassazione SU Civili: per la prescrizione del danno da fatto illecito vale il termine per il reato

Componendo un contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che: "Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto".

In particolare, motivano le Sezioni Unite: "Qualunque possa essere la ratio originaria dell’art. 2047, c 3, c.c., e cioè sia quella di evitare che la pretesa risarcitoria civile si prescrivesse prima della perseguibilità penale, sia la scelta del legislatore di elevare il tempo di prescrizione in relazione al disvalore del fatto, considerato come reato, come sostenuto da alcuni, va osservato che la perdita di valenza (nell’evoluzione dell’ordinamento) della prima pretesa ratio e del conseguente criterio interpretativo su di essa fondato comporta che non possa essere superata l’interpretazione letterale dell’art. 2947 c. 3, che equipara la prescrizione civile a quella penale, ove più lunga, sulla base della sola considerazione del fatto come reato sotto il profilo ontologico, indipendentemente dalla circostanza se per esso si proceda penalmente".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 18 novembre 2008, n.27337: Responsabilità da fatto illecito - Fatto illecito - Mancanza di querela - Prescrizione).

Componendo un contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che: "Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto".

In particolare, motivano le Sezioni Unite: "Qualunque possa essere la ratio originaria dell’art. 2047, c 3, c.c., e cioè sia quella di evitare che la pretesa risarcitoria civile si prescrivesse prima della perseguibilità penale, sia la scelta del legislatore di elevare il tempo di prescrizione in relazione al disvalore del fatto, considerato come reato, come sostenuto da alcuni, va osservato che la perdita di valenza (nell’evoluzione dell’ordinamento) della prima pretesa ratio e del conseguente criterio interpretativo su di essa fondato comporta che non possa essere superata l’interpretazione letterale dell’art. 2947 c. 3, che equipara la prescrizione civile a quella penale, ove più lunga, sulla base della sola considerazione del fatto come reato sotto il profilo ontologico, indipendentemente dalla circostanza se per esso si proceda penalmente".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 18 novembre 2008, n.27337: Responsabilità da fatto illecito - Fatto illecito - Mancanza di querela - Prescrizione).