Cassazione SU Penali: no alla confisca in caso di estinzione del reato - la parola al parlamento
Secondo la Cassazione: "L’obiettivo perseguito dal legislatore con la confisca è sempre più quello di privare l’autore del reato dei vantaggi economici che da esso derivano. Pertanto, considerando l’evoluzione della legislazione in materia e la sempre più ampia utilizzazione dell’istituto della confisca al fine di contrastare i più diffusi fenomeni di criminalità, si può dire che, in caso di estinzione del reato, il riconoscimento al giudice di poteri di accertamento al fine dell’applicazione della confisca medesima non possono dirsi necessariamente legati alla facilità dell’accertamento medesimo e che, quindi, tale accertamento possa riguardare non solo le cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma 2, n. 2, c.p.), ma anche quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto reato.
Queste considerazioni non consentono di modificare l’interpretazione che ha portato alla formulazione dell’indicato principio di diritto, ma si pongono quale motivo di riflessione per il legislatore, rimanendo ancora valido il monito di una autorevole dottrina, lontana nel tempo, ma presente nell’insegnamento, secondo la quale è «antigiuridico e immorale» che «il corrotto, non punibile per qualsiasi causa, possa godersi il denaro ch’egli ebbe per commettere il fatto obiettivamente delittuoso»".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 15 ottobre 2008, n.38834: Confisca - Estinzione del resto - Inammissibilità).
Secondo la Cassazione: "L’obiettivo perseguito dal legislatore con la confisca è sempre più quello di privare l’autore del reato dei vantaggi economici che da esso derivano. Pertanto, considerando l’evoluzione della legislazione in materia e la sempre più ampia utilizzazione dell’istituto della confisca al fine di contrastare i più diffusi fenomeni di criminalità, si può dire che, in caso di estinzione del reato, il riconoscimento al giudice di poteri di accertamento al fine dell’applicazione della confisca medesima non possono dirsi necessariamente legati alla facilità dell’accertamento medesimo e che, quindi, tale accertamento possa riguardare non solo le cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma 2, n. 2, c.p.), ma anche quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto reato.
Queste considerazioni non consentono di modificare l’interpretazione che ha portato alla formulazione dell’indicato principio di diritto, ma si pongono quale motivo di riflessione per il legislatore, rimanendo ancora valido il monito di una autorevole dottrina, lontana nel tempo, ma presente nell’insegnamento, secondo la quale è «antigiuridico e immorale» che «il corrotto, non punibile per qualsiasi causa, possa godersi il denaro ch’egli ebbe per commettere il fatto obiettivamente delittuoso»".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 15 ottobre 2008, n.38834: Confisca - Estinzione del resto - Inammissibilità).