Cassazione SU Penali: no ricorso contro decreto del gdp che dichiara inammissibile ricorso immediato per citazione

“Non è impugnabile col ricorso per cassazione il decreto col quale il giudice di pace, ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.Lgs. 28.8.2000 n. 274, dichiara inammissibile il ricorso immediato per la citazione a giudizio, presentato dalla persona offesa ai sensi dell’art. 21 dello stesso D.Lgs. 274/2000”.

La Cassazione ha in sostanza sposato l’orientamento minoritario rispetto a quello prevalente che sostiene la ricorribilità per cassazione del decreto di inammissibilità pronunciato dal giudice di pace ex art. 26 D.Lgs. 274/2000 facendo leva in sostanza sui seguenti fondamentali argomenti:
a) si tratta di un provvedimento essenzialmente decisorio, che conclude il procedimento speciale attivato dalla persona offesa, in quanto, pur lasciando aperta la possibilità che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, impedisce all’interessato l’accesso immediato al giudizio, che il legislatore ha inteso indubbiamente favorire nella giustizia penale minore;
b) la persona offesa ha interesse alla impugnazione del decreto d’inammissibilità proprio al fine di rimuovere l’ostacolo che gli impedisce l’accesso a un processo accelerato attraverso il quale conseguire in tempi rapidi la sua domanda di giustizia penale ed eventualmente civile.

Secondo la Cassazione, invece, "non v’è dubbio che il decreto con cui il giudice di pace, ai sensi dell’art. 26, dichiara inammissibile il ricorso della persona offesa per difetto dei requisiti processuali prescritti dall’art. 24, non decide sul merito, e quindi non esaurisce l’azione penale per il reato denunciato e l’eventuale azione civile per il relativo risarcimento del danno; ma decide soltanto sul rito semplificato introdotto dalla persona offesa col ricorso immediato presentato ai sensi dell’art. 21. Tanto è vero che il giudice, quando dichiara inammissibile il ricorso per ragioni di rito (ma anche quando lo dichiara manifestamente infondato per ragioni di merito) ha l’obbligo di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso del procedimento ordinario, che potrà svilupparsi con indagini preliminari e potrà sfociare in un provvedimento di archiviazione, in una sentenza di proscioglimento o in una sentenza di condanna. La persona offesa che aveva presentato il ricorso immediato, essendo parte necessaria anche del procedimento ordinario, potrà esercitare in questo tutti i suoi diritti, compreso quello di impugnare i provvedimenti conclusivi con i mezzi previsti dall’ordinamento".

In conclusione, "non si può condividere l’orientamento che sostiene la ricorribilità per cassazione del decreto con cui il giudice di pace dichiara inammissibile il ricorso immediato della persona offesa; anche se si può intuire come alla base di questo orientamento maggioritario vi sia la propensione del giudice di legittimità a non abdicare alla sua funzione nomofilattica in ordine a decisioni dei giudici di merito fondate su interpretazioni inaccettabili del diritto oggettivo". .. "la interpretazione analogica della regola della ricorribilità per cassazione di tutte le sentenze non può estendersi anche ai provvedimenti meramente processuali o interlocutori, che non sono “simili” alle sentenze ex art. 12 delle preleggi, proprio perché non decidono in via definitiva sui diritti soggettivi dedotti nel processo. In tali casi, la correzione di indirizzi giurisprudenziali erronei potrà avvenire soltanto attraverso la via informale del dibattito dottrinale, ma non attraverso lo strumento istituzionale nomofilattico affidato al monopolio della Corte di cassazione".

La Sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 25 settembre 2008, n.36717: Persona offesa - Ricorso in cassazione contro decreto del giudice di pace che dichiara inammissibile il ricorso immediato per citazione in giudizio - Esclusione).

“Non è impugnabile col ricorso per cassazione il decreto col quale il giudice di pace, ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.Lgs. 28.8.2000 n. 274, dichiara inammissibile il ricorso immediato per la citazione a giudizio, presentato dalla persona offesa ai sensi dell’art. 21 dello stesso D.Lgs. 274/2000”.

La Cassazione ha in sostanza sposato l’orientamento minoritario rispetto a quello prevalente che sostiene la ricorribilità per cassazione del decreto di inammissibilità pronunciato dal giudice di pace ex art. 26 D.Lgs. 274/2000 facendo leva in sostanza sui seguenti fondamentali argomenti:
a) si tratta di un provvedimento essenzialmente decisorio, che conclude il procedimento speciale attivato dalla persona offesa, in quanto, pur lasciando aperta la possibilità che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, impedisce all’interessato l’accesso immediato al giudizio, che il legislatore ha inteso indubbiamente favorire nella giustizia penale minore;
b) la persona offesa ha interesse alla impugnazione del decreto d’inammissibilità proprio al fine di rimuovere l’ostacolo che gli impedisce l’accesso a un processo accelerato attraverso il quale conseguire in tempi rapidi la sua domanda di giustizia penale ed eventualmente civile.

Secondo la Cassazione, invece, "non v’è dubbio che il decreto con cui il giudice di pace, ai sensi dell’art. 26, dichiara inammissibile il ricorso della persona offesa per difetto dei requisiti processuali prescritti dall’art. 24, non decide sul merito, e quindi non esaurisce l’azione penale per il reato denunciato e l’eventuale azione civile per il relativo risarcimento del danno; ma decide soltanto sul rito semplificato introdotto dalla persona offesa col ricorso immediato presentato ai sensi dell’art. 21. Tanto è vero che il giudice, quando dichiara inammissibile il ricorso per ragioni di rito (ma anche quando lo dichiara manifestamente infondato per ragioni di merito) ha l’obbligo di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso del procedimento ordinario, che potrà svilupparsi con indagini preliminari e potrà sfociare in un provvedimento di archiviazione, in una sentenza di proscioglimento o in una sentenza di condanna. La persona offesa che aveva presentato il ricorso immediato, essendo parte necessaria anche del procedimento ordinario, potrà esercitare in questo tutti i suoi diritti, compreso quello di impugnare i provvedimenti conclusivi con i mezzi previsti dall’ordinamento".

In conclusione, "non si può condividere l’orientamento che sostiene la ricorribilità per cassazione del decreto con cui il giudice di pace dichiara inammissibile il ricorso immediato della persona offesa; anche se si può intuire come alla base di questo orientamento maggioritario vi sia la propensione del giudice di legittimità a non abdicare alla sua funzione nomofilattica in ordine a decisioni dei giudici di merito fondate su interpretazioni inaccettabili del diritto oggettivo". .. "la interpretazione analogica della regola della ricorribilità per cassazione di tutte le sentenze non può estendersi anche ai provvedimenti meramente processuali o interlocutori, che non sono “simili” alle sentenze ex art. 12 delle preleggi, proprio perché non decidono in via definitiva sui diritti soggettivi dedotti nel processo. In tali casi, la correzione di indirizzi giurisprudenziali erronei potrà avvenire soltanto attraverso la via informale del dibattito dottrinale, ma non attraverso lo strumento istituzionale nomofilattico affidato al monopolio della Corte di cassazione".

La Sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 25 settembre 2008, n.36717: Persona offesa - Ricorso in cassazione contro decreto del giudice di pace che dichiara inammissibile il ricorso immediato per citazione in giudizio - Esclusione).