Cassazione Tributaria: autotutela dell’Agenzia delle Entrate

La Cassazione è tornata sull’esercizio dell’autotutela da parte della pubblica amministrazione dopo l’interessante Sentenza 19 gennaio 2010 n.2010, con la quale  aveva giudicato innegabile la responsabilità della pubblica amministrazione in quanto il provvedimento di autotutela non era stato tempestivamente adottato, al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d’altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l’annullamento dell’atto.

Nel caso di specie, avente ad oggetto la dichiarazione di rinuncia alla pretesa tributaria formulata in udienza dal rappresentante dell’ufficio. La Cassazione ha ribadito che "il principio dell’indisponibilità dell’imposizione tributaria non osta a che l’Amministrazione finanziaria riconosca l’illegittimità totale o parziale dell’atto impositivo, e lo ritiri in via di autotutela, determinando così la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo pendente, o comunque, disponga della lite, decidendo di resistere o non ad un ricorso, di impugnare o non una pronuncia sfavorevole, di coltivare un gravame o rinunciarvi (cfr. Cass. 18054/08, 305/06)".

E ancora: "questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ancorché il credito d’imposta, quale espressione del precetto fiscale, non sia nella sua essenza negoziabile, in considerazione del principio di legalità che permea la materia tributaria, ciò non esclude che, nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela, l’Amministrazione possa procedere, eventualmente in contraddittorio con il contribuente, ad una rivalutazione qualitativa e quantitativa degli elementi posti, in concreto, a fondamento dell’atto di accertamento, che di quel credito rappresenta la pretesa in proiezione processuale, pervenendo ad una definizione più coerente ai dati oggettivi e tale da evitare un’inutile e defatigante prosecuzione del contenzioso".

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 15 febbraio 2010, n.3519: Autotutela dell’Agenzia delle Entrate).

La Cassazione è tornata sull’esercizio dell’autotutela da parte della pubblica amministrazione dopo l’interessante Sentenza 19 gennaio 2010 n.2010, con la quale  aveva giudicato innegabile la responsabilità della pubblica amministrazione in quanto il provvedimento di autotutela non era stato tempestivamente adottato, al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d’altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l’annullamento dell’atto.

Nel caso di specie, avente ad oggetto la dichiarazione di rinuncia alla pretesa tributaria formulata in udienza dal rappresentante dell’ufficio. La Cassazione ha ribadito che "il principio dell’indisponibilità dell’imposizione tributaria non osta a che l’Amministrazione finanziaria riconosca l’illegittimità totale o parziale dell’atto impositivo, e lo ritiri in via di autotutela, determinando così la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo pendente, o comunque, disponga della lite, decidendo di resistere o non ad un ricorso, di impugnare o non una pronuncia sfavorevole, di coltivare un gravame o rinunciarvi (cfr. Cass. 18054/08, 305/06)".

E ancora: "questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ancorché il credito d’imposta, quale espressione del precetto fiscale, non sia nella sua essenza negoziabile, in considerazione del principio di legalità che permea la materia tributaria, ciò non esclude che, nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela, l’Amministrazione possa procedere, eventualmente in contraddittorio con il contribuente, ad una rivalutazione qualitativa e quantitativa degli elementi posti, in concreto, a fondamento dell’atto di accertamento, che di quel credito rappresenta la pretesa in proiezione processuale, pervenendo ad una definizione più coerente ai dati oggettivi e tale da evitare un’inutile e defatigante prosecuzione del contenzioso".

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 15 febbraio 2010, n.3519: Autotutela dell’Agenzia delle Entrate).