Cassazione Tributaria: criteri per applicazione IRAP

La Cassazione Tributaria ha accolto il ricorso di un contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stato negato al ricorrente il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.

In particolare la Cassazione ha giudicato che il ricorso "con il quale si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell ’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, è  manifestamente fondato, poiché, premesso che è pacifico in causa che il ricorrente, all’ epoca che interessa, usufruiva di una stanza e di un computer concessigli in comodato dal padre nell’ambito del proprio studio professionale, la sentenza impugnata non è conforme al principio ripetutamente affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, letto c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di  lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito della "autonoma organizzazione",  il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 31 agosto 2009, n.18973).

La Cassazione Tributaria ha accolto il ricorso di un contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stato negato al ricorrente il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.

In particolare la Cassazione ha giudicato che il ricorso "con il quale si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell ’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, è  manifestamente fondato, poiché, premesso che è pacifico in causa che il ricorrente, all’ epoca che interessa, usufruiva di una stanza e di un computer concessigli in comodato dal padre nell’ambito del proprio studio professionale, la sentenza impugnata non è conforme al principio ripetutamente affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, letto c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di  lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito della "autonoma organizzazione",  il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 31 agosto 2009, n.18973).