CNDCEC: rapporti tra Collegio sindacale e Organismo di vigilanza 231
Diversi sono i punti che meritano una riflessione; suggeriamo, in particolare, i seguenti:
- l’ipotizzata e sollecitata sovrapposizione tra collegio e organismo (“in tutto o in parte”, “migliore diffusione e maggiore tempestività);
- il regime di controllo a cui l’organismo è sottoposto (“la necessità che il collegio sindacale verifichi l’effettiva operatività dell’organismo di vigilanza”).
Norma 5.5. Rapporti con l’organismo di vigilanza
Riferimenti normativi
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
Criteri applicativi
In presenza dell’organismo di vigilanza e nel caso in cui esso non sia formato in tutto o in parte da componenti del collegio sindacale, il collegio sindacale acquisisce informazioni al fine di verificare gli aspetti inerenti all’autonomia, all’indipendenza e alla professionalità necessarie per svolgere efficacemente l’attività ad esso assegnata. Il collegio sindacale deve quindi acquisire dall’organismo le informazioni relative al modello organizzativo adottato dalla società ed al suo funzionamento per valutare l’operatività dell’organismo di vigilanza e la congruità delle valutazioni e l’adeguatezza delle indicazioni da quest’ultimo adottate. Il collegio sindacale può stabilire con l’organismo di vigilanza termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell’anno.
Nel caso in cui, viceversa, la società non abbia fatto tale scelta e comunque opportuno che il collegio sindacale solleciti una adeguata riflessione in merito.
È opportuno altresì che il modello organizzativo preveda obblighi di informazione del collegio sindacale nei confronti dell’organismo di vigilanza, nonché modalità di informazione, da parte dell’organismo di vigilanza, verso gli organi dirigenti e di controllo dell’ente in merito all’adeguatezza del modello e alla sua efficace attuazione.
Commento
Nelle società che abbiano adottato un modello organizzativo per la prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, l’organismo di vigilanza a tal fine istituito costituisce un interlocutore di primaria importanza per il collegio sindacale. Ciò in quanto il modello organizzativo, soggetto alle attività di verifica di detto organismo di vigilanza, è parte del sistema di controllo interno di cui il collegio sindacale valuta l’adeguatezza.
La necessità che il collegio sindacale verifichi la corretta adozione del modello organizzativo e l’effettiva operatività dell’organismo di vigilanza è determinata, fra l’altro, dalla severità del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 che, con diverse misure, potrebbe compromettere le prospettive di continuità aziendale.
Nel caso in cui l’organismo di vigilanza sia costituito in tutto o in parte dai membri del collegio sindacale tale flusso informativo acquisisce, evidentemente, migliore diffusione e maggiore tempestività.
(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 15 dicembre 2010, Norme di comportamento del collegio sindacale)
Diversi sono i punti che meritano una riflessione; suggeriamo, in particolare, i seguenti:
- l’ipotizzata e sollecitata sovrapposizione tra collegio e organismo (“in tutto o in parte”, “migliore diffusione e maggiore tempestività);
- il regime di controllo a cui l’organismo è sottoposto (“la necessità che il collegio sindacale verifichi l’effettiva operatività dell’organismo di vigilanza”).
Norma 5.5. Rapporti con l’organismo di vigilanza
Riferimenti normativi
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
Criteri applicativi
In presenza dell’organismo di vigilanza e nel caso in cui esso non sia formato in tutto o in parte da componenti del collegio sindacale, il collegio sindacale acquisisce informazioni al fine di verificare gli aspetti inerenti all’autonomia, all’indipendenza e alla professionalità necessarie per svolgere efficacemente l’attività ad esso assegnata. Il collegio sindacale deve quindi acquisire dall’organismo le informazioni relative al modello organizzativo adottato dalla società ed al suo funzionamento per valutare l’operatività dell’organismo di vigilanza e la congruità delle valutazioni e l’adeguatezza delle indicazioni da quest’ultimo adottate. Il collegio sindacale può stabilire con l’organismo di vigilanza termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell’anno.
Nel caso in cui, viceversa, la società non abbia fatto tale scelta e comunque opportuno che il collegio sindacale solleciti una adeguata riflessione in merito.
È opportuno altresì che il modello organizzativo preveda obblighi di informazione del collegio sindacale nei confronti dell’organismo di vigilanza, nonché modalità di informazione, da parte dell’organismo di vigilanza, verso gli organi dirigenti e di controllo dell’ente in merito all’adeguatezza del modello e alla sua efficace attuazione.
Commento
Nelle società che abbiano adottato un modello organizzativo per la prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, l’organismo di vigilanza a tal fine istituito costituisce un interlocutore di primaria importanza per il collegio sindacale. Ciò in quanto il modello organizzativo, soggetto alle attività di verifica di detto organismo di vigilanza, è parte del sistema di controllo interno di cui il collegio sindacale valuta l’adeguatezza.
La necessità che il collegio sindacale verifichi la corretta adozione del modello organizzativo e l’effettiva operatività dell’organismo di vigilanza è determinata, fra l’altro, dalla severità del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 che, con diverse misure, potrebbe compromettere le prospettive di continuità aziendale.
Nel caso in cui l’organismo di vigilanza sia costituito in tutto o in parte dai membri del collegio sindacale tale flusso informativo acquisisce, evidentemente, migliore diffusione e maggiore tempestività.
(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 15 dicembre 2010, Norme di comportamento del collegio sindacale)