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Art. 117 - Disciplina transitoria

1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

[2. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del libro III, titolo II:

a) la dotazione organica dell’Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all’Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza;

b) il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell’Agenzia. (1)

3. Al fine di garantire il potenziamento dell’attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l’Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l’Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all’Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga alle disposizioni dell’articolo 113–bis, commi 1, 2 e 3, nonché nei limiti stabiliti dall’autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate all’Agenzia ai sensi del terzo periodo del presente comma, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all’Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l’anno 2011 e 4 milioni di euro per l’anno 2012. (2)

4. A decorrere dalla nomina di cui all’articolo 111, comma 2, cessa l’attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell’ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L’Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L’Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 118, comma 1, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell’ultimo dei regolamenti previsti dall’articolo 113, ai procedimenti di cui all’articolo 110, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.

6. Al fine di programmare l’assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 5, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all’Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all’amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L’Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.

7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d’interesse al prefetto per le finalità di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c), l’Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell’intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all’assegnazione dei soli beni immobili dell’azienda e ne facciano richiesta, l’Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l’estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all’estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.

8. L’Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l’estromissione di singoli beni immobili dall’azienda confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell’azienda confiscata.

8–bis. L’Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8 e nei limiti di cui all’articolo 48, comma 8–bis, l’estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l’Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti. (3)

(1) Comma soppresso dall’ art. 1, comma 189, lett. i), n. 1), L. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(2) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 189, lett. i), n. 2), L. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(3) Comma aggiunto dall’ art. 7–septies, comma 1, lett. b), DL 243/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/2017.

Rassegna di giurisprudenza

Premesso che, a norma dell'art. 117, le disposizioni che disciplinano le misure di prevenzione, contenute nel libro I, non si applicano ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia stata già formulata una proposta di applicazione della misura di prevenzione, ne consegue che, in tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti con la conseguenza che l'incidente di esecuzione, finalizzato a ottenere lo scioglimento della comunione indivisa su di bene immobile confiscato, consentendone la destinazione pubblicistica, non poteva essere attivato davanti al giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. perché, laddove il legislatore italiano ha ritenuto opportuno prevedere dei temperamenti alla disciplina transitoria in questione, ha introdotto delle eccezioni (come nel caso dell'art. 1 legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che prevede espressamente una deroga all'applicazione della norma dell'art. 117 d.lgs. n. 159 del 2011) (Sez. 1, 9900/2021).

L’art. 117, comma 1, ha stabilito che le disposizioni relative, tra l’altro, al compenso spettante agli amministratori giudiziari (art. 42, comma 4), non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data, di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali ipotesi, trovano applicazione le norme anteriormente .in vigore, vale a dire l’art. 2–octies L. 575/1965. Tale norma prevede che “la determinazione dell’ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso ... sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del GD, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dalla sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi”. Ora, dall’interpretazione letterale di tale norma si evince che il legislatore ha fissato una serie di parametri oggettivi e predeterminati cui il tribunale deve attenersi nel procedere (tra l’altro) alla liquidazione finale dei compensi in favore dei custodi e degli amministratori dei beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento di prevenzione, vale a dire: a) il valore commerciale del patrimonio amministrato; b) l’opera prestata; c) i risultati ottenuti; d) la sollecitudine con la quale sono state svolte le operazioni di amministrazione; e) le tariffe professionali o locali; f) gli usi. Il riferimento alle tariffe professionali o locali e agli usi dev’essere, a sua volta, correlato, in una prospettiva esegetica di tipo logico–sistematico, con il disposto dell’art. 2–septies, comma 5 L. 575/1965, che autorizza l’AG a scegliere l’amministratore, oltre che tra i professionisti iscritti in appositi albi, anche fra le persone che abbiano comprovata esperienza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrate. La lettura coordinata delle due disposizioni in precedenza richiamate consente di affermare che l’art. 2–octies, avuto riguardo alla sua ampia e diversificata portata applicativa e alla sua rado, nonché alla sua collocazione topografica, elenca in maniera omnicomprensiva e necessariamente generalizzata i criteri che devono guidare l’attività del giudice (tra l’altro) nella liquidazione finale dei compensi. Tenuto conto, però, della varietà delle figure professionali su cui può cadere la scelta motivata dell’AG e del loro differente inquadramento normativo, è indubbio che il richiamo alle tariffe professionali assume una valenza univoca solo con riguardo a quelle categorie i cui compensi siano oggetto di specifica disciplina. Viceversa, il rinvio alle tariffe locali o agli usi trova la sua ragione di essere con esclusivo riferimento alla nomina, quale amministratore, di una persona non inquadrata in alcuna delle categorie per le quali è dettata un’apposita disciplina riguardante la liquidazione delle spettanze. Peraltro, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte occasione di precisare, sia pure con riferimento alle tariffe relative alle prestazioni professionali rese dagli avvocati, in caso di successione di tariffe professionali, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell’esaurimento dell’intera fase rilevante ovvero, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione. Tale principio, in ragione dell’evidente analogia di materia, dev’essere applicato anche al caso in esame: anche la gestione di un bene da parte dell’amministratore giudiziario è configurabile come un’attività di carattere professionale che, ai fini della liquidazione del compenso, dev’essere considerata non atomisticamente ma in senso complessivo, non diversamente da quella svolta in sede di difesa in giudizio da parte dell’avvocato (categoria professionale i cui appartenenti, non a caso, ben possono essere investiti della qualifica di amministratore giudiziario e dei relativi compiti). Anche per questo caso, pertanto, premessa la già acquisita necessità di riferirsi per la determinazione dei compensi alle tariffe vigenti per la categoria professionale interessata, deve concludersi nel senso che l’individuazione della tabella pertinente vada eseguita, ove l’incarico si sia svolto diacronicamente sotto la vigenza di tabelle diverse succedutesi nel tempo, attraverso l’utilizzazione della tabella applicabile al momento in cui l’incarico si è esaurito o si è, comunque, concluso. È, peraltro, evidente che nella determinazione dei compensi il giudice avrà la possibilità di esercitare la propria discrezionalità, nei limiti delle forcelle di valore previste dalla tabella professionale di riferimento, valutando – onde meglio calibrare, fra un minimo ed un massimo astrattamente previsti, l’importo del compenso in questione, e giusta la previsione del ricordato art. 2–octies – oltre al valore commerciale dei beni patrimoniali amministrati, anche la qualità e la complessità dell’opera prestata dall’amministratore, la sollecitudine dimostrata dal medesimo ed i risultati da lui ottenuti nella gestione dei beni oggetto del suo incarico, potendo in tal modo modulare l’importo dell’effettivo compenso alla reale materialità dell’opera di volta in volta prestata dal professionista (Sez. 2 civile, 21592/2019).