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Art. 657

Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione

Il locatore o il concedente può intimare [Codice di procedura civile 660] al conduttore [Codice civile 1571], all’affittuario coltivatore diretto [Codice civile 1647], al mezzadro [Codice civile 2141] o al colono [Codice civile 2164] licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione [Codice di procedura civile 661] per la convalida [Codice di procedura civile 662, 663], rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali [Codice civile 1574, 1596, 2923].

Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione [Codice civile 1596, 1597, 1603, 1612, 1613, 1630].

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