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Art. 668

Opposizione dopo la convalida

Se l’intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell’intimato [Codice di procedura civile 663, 608], questi può farvi opposizione [Codice di procedura civile 665] provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Se sono decorsi dieci giorni dall’esecuzione [Codice di procedura civile 491], l’opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell’articolo 663 secondo comma, è liberata.

L’opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l’opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili.

L’opposizione non sospende il processo esecutivo [Codice di procedura civile 623-628], ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all’opponente [Codice di procedura civile 119].

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