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Art. 255

Mancata comparizione dei testimoni

Se il testimone regolarmente intimato [Codice di procedura civile 250; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 104] non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.

Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge [Codice di procedura civile 249] o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore del luogo [Codice di procedura civile 203].

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