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Art. 256

Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare [Codice di procedura civile 251] o di deporre [Codice di procedura civile 253] senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. [Il giudice può anche ordinare l’arresto del testimone].

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