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Art. 736

Procedimento

La domanda per i provvedimenti previsti nell’articolo precedente si propone con ricorso [Codice di procedura civile 125].

Il presidente del tribunale fissa con decreto [Codice di procedura civile 135] un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Dopo l’audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737] con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177].

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