x

x

Art. 600 - Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civili

1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell’articolo 540 comma 1 ovvero l’ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.

2. Il responsabile civile e l’imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.

3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno.

Rassegna giurisprudenziale

Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civili (art. 600)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 600 comma 3 nella parte in cui prevede che il giudice di appello può disporre la sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale “quando possa derivarne grave e irreparabile danno”, anziché “quando ricorrono gravi motivi” (Corte costituzionale, sentenza 353/1994).

L’assegnazione di una provvisionale in sede penale, ai sensi dell’art. 539, comma 2, ha carattere meramente delibativo ed è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto quando l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile.

La natura provvisoria di detta liquidazione, insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta in sede di effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento, ha condotto la giurisprudenza di legittimità a rilevare che il relativo provvedimento non sia autonomamente ricorribile per cassazione.

Ed invero, la condanna al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, tenuto conto della natura accessoria della richiesta rispetto alla condanna generica pronunciata ai sensi del comma 1 dell’art. 539 non può essere qualificata come statuizione parziale, definitiva in parte qua.

Anzi la precipua funzione anticipatoria della provvisionale, rispetto alla successiva liquidazione integrale del danno consente di rilevare che la stessa soggiace alla clausola rebus sic stantibus, in relazione alla dimensione dinamica che deve annettersi alla predetta locuzione normativa (Sez. 4, 39281/2018).

È inoppugnabile, per assenza di una previsione di legge in tal senso, l’ordinanza con cui il giudice di appello rigetta la richiesta dell’imputato di sospensione, ai sensi dell’art. 600, comma 3, dell’esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado (Sez. 5, 11058/2018).

Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, 18663/2015).

Infatti il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura risulta insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento.

La questione ulteriore posta dal ricorrente, ovvero l’assenza di tutela dell’obbligato quando la provvisionale è stata disposta in appello, risulta anch’essa manifestamente infondata.

La provvisionale, infatti, può essere concessa anche in appello, a prescindere dal motivo di appello sul punto delle parti civili.

Difatti, come hanno chiarito le Sezioni unite (SU, 53153/2016), “non viola il principio devolutivo né il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante”.

La tutela dell’obbligato, inoltre, è prevista espressamente dall’art. 612: “A richiesta dell’imputato o del responsabile civile, la Corte di Cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave ed irreparabile danno” (Sez. 4, 45897/2015) (la ricostruzione complessiva si deve a Sez. 3, 17216/2017).

L’accoglimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile al pagamento di una somma di denaro postula la prova, ad onere dell’interessato, dell’assoluta necessità della somma stessa al soddisfacimento di bisogni essenziali non altrimenti fronteggiabili (Sez. 5, 48115/2009).

L’accoglimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile al pagamento di una somma di denaro postula la prova, ad onere dell’interessato, dell’assoluta necessità della somma stessa al soddisfacimento di bisogni essenziali, non altrimenti fronteggiabili, che nella nozione di grave e irreparabile danno, rilevante per la sospensione dell’esecuzione della condanna civile, rientra anche il versamento di una somma di denaro particolarmente elevata in rapporto alle disponibilità dell’obbligato, tale da comprometterne le esigenze esistenziali, e che ai fini dell’accoglimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile (ex art. 612), nel caso del pagamento di una somma di denaro, l’istante deve dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia una incidenza rilevante sul proprio patrimonio (Sez. 2, 4188/2011).