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Art. 350 - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall’articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell’articolo 384, e nei casi di cui all’articolo 384-bis.

2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell’articolo 97 comma 3.

3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto.

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell’articolo 97, comma 4.

5. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell’articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita l’utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’articolo 503 comma 3.

Rassegna giurisprudenziale

Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini (art. 350)

Le dichiarazioni spontanee ex art. 350, comma 7, sono utilizzabili sono nella fase procedimentale e negli eventuali riti a prova contratta, se effettivamente spontanee, cioè purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 3. 27448/2022).

In materia di dichiarazioni rese dall’indagato nell’immediatezza dei fatti e in assenza di garanzie, vi la necessità di distinguere tra dichiarazioni “spontanee” e dichiarazioni “sollecitate”: le prime, infatti, possono essere utilizzate nel corso del procedimento e, quindi, essere poste a fondamento di una misura cautelare o essere utilizzate nei riti a prova contratta. L’art. 350 comma 7, infatti, ne limita il divieto di utilizzazione alla sola fase dibattimentale. Le seconde, viceversa, violano lo statuto della prova dichiarativa proveniente dalla persona indagata (secondo le regole stabilite dall’art. 63) in modo radicale e sono pertanto inutilizzabili, salvo ai fini della prosecuzione delle indagini, come stabilisce l’art. 350 commi 5 e 6. Tale differente regime trova giustificazione nel fatto che non può impedirsi all’indagato di rendere dichiarazioni alla PG di sua spontanea iniziativa, laddove, al contrario, la richiesta di informazioni da parte della PG ai fini della ricerca della prova a carico di chi ne è richiesto non può non conformarsi alle regole dettate a garanzia dal codice di rito e, quindi, deve essere preceduta dall’avviso della facoltà di rimanere in silenzio e svolgersi alla presenza del difensore, ai sensi dell’art. 350 commi 2, 3 e 4. Lo stesso articolo, peraltro, al comma 1, stabilisce che “Gli ufficiali di PG assumono... ... sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo” e al comma 5 stabilisce inoltre, che “gli ufficiali di PG possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona ... anche se arrestata in flagranza o fermata... notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini “, di tali notizie è vietata, a norma del comma successivo, ogni documentazione e utilizzazione. Pertanto, dette dichiarazioni non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a favore del dichiarante (Sez. 4, 32245/2018).

La disposizione dell’art. 350, comma 7, in quanto norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica e deve essere, comunque, soggetta ad una interpretazione restrittiva. La deroga al sistema di garanzie previsto dai primi quattro commi all’art. 350 induce, pertanto, a ricondurre all’ambito concettuale delle dichiarazioni spontanee esclusivamente le dichiarazioni ricevute in assenza di qualsiasi sollecitazione, palese o surrettizia, diretta o indiretta, da parte degli inquirenti. Nel disegno sistematico del codice di procedura penale le dichiarazioni spontanee non sono, infatti, “stimolate” dall’inquirente, ma frutto della esclusiva iniziativa della persona sottoposta ad indagini ed esulano, in ragione della propria spontaneità, dallo schema domanda-risposta. Il ruolo meramente passivo assunto in tale fase dalla PG trova conferma nel dato semantico, atteso che la norma intenzionalmente fa riferimento alla “ricezione” e non già alla “assunzione”, che figura negli ulteriori commi della medesima disposizione. L’elemento decisivo per l’applicabilità della norma speciale (o eccezionale) risiede esclusivamente nella spontaneità delle dichiarazioni, che dunque non si risolvano sostanzialmente in risposte a domande della PG. Parimenti non può assumere valenza decisiva la qualificazione attribuita dalla PG alle dichiarazioni acquisite. Spetta, infatti, al giudice il compito primario di garantire la genuinità e la legalità delle prove poste a fondamento della propria decisione. Ne consegue che il giudice non può limitarsi a ritenere spontanee le dichiarazioni dell’indagato solo perché siano state così qualificate dalla PG che le ha ricevute, ma deve d’ufficio accertare, sulla base di tutti gli elementi (anche di natura logica), a sua disposizione se nel caso concreto le dichiarazioni rese dall’indagato avevano effettivamente natura libera e volontaria (e, quindi, siano autonomamente promanate dall’indagato, senza alcuna sollecitazione o domanda della PG); è, pertanto, onere del giudice dare atto di tale valutazione con motivazione congrua ed adegua (Sez. 6, 53037/2017).

Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato nell’immediatezza del fatto, pur se sollecitate dagli ufficiali di PG, non sono assimilabili all’interrogatorio in senso tecnico in quanto quest’ultimo presuppone la contestazione specifica del fatto oggetto dell’imputazione ed è costituito da domande e risposte raccolte in verbale sottoscritto dall’interessato, sicché non devono essere precedute dall’invito alla nomina del difensore e dall’avvertimento circa la facoltà di non rispondere (Sez. 4, 29322/2018).

La disciplina delle dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta ad indagini (art. 350, comma 7 è diversa da quella delle sommarie informazioni rese dall’indagato su iniziativa della PG (art. 350, comma 1) e non implica il rispetto delle prescrizioni dell’art. 63 (Sez. 2, 18731/2018).

Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla PG sono utilizzabili in sede di giudizio abbreviato anche in mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 64, comma secondo, lett. c), previsto solo per l’interrogatorio e non per le dichiarazioni di cui all’art. 350, comma 7 (Sez.4, 50035/2017).

La sanzione di inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante (SU, 23868/2009).

Qualunque “dichiarazione” sia essa spontanea che sollecitata, assunta senza le garanzie previste dall’art. 64 è radicalmente inutilizzabile in quanto la regola prevista dall’art. 63 comma 2 ha una portata generale estensibile anche alle dichiarazioni raccolte d’iniziativa dalla PG (Sez. 3, 24944 /2015).

In senso contrario: le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l’avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l’indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazioneSi tratta di dichiarazioni che hanno un perimetro di utilizzabilità circoscritto alla fase procedimentale e dunque all’incidente cautelare, ed ai riti a prova contrata, ma che non hanno alcuna efficacia probatoria in dibattimento Sez. 2, 14320/2018).