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Art. 349 - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell’articolo 66.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

5. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto.

Rassegna giurisprudenziale

Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte indagini e di altre persone (art. 349)

Il verbale di identificazione redatto dalla PG non è un atto estraneo al procedimento penale, irrilevante in esso e realizzato soltanto per esigenze amministrative; diversamente, tale atto viene redatto già all’interno del procedimento medesimo, successivamente all’acquisizione della notizia di reato, ed allegati alla comunicazione all’AG di cui all’art. 349.

La quale disposizione individua le attività di PG volte all’identificazione del soggetto destinatario di investigazione; al riguardo, per l’appunto, disponendo che, nell’ambito delle stesse, la PG inviti “la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’art. 161. Con piena efficacia, dunque, per l’intero sviluppo procedimentale e per l’intera, eventuale fase processuale (Sez. 3, 6237/2018).

L’identificazione dell’indagato ad opera della PG è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni (Sez. 5, 11082/2017).

L’identificazione dell’indagato ad opera della PG è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, indipendentemente dal tipo di documento esibito dall’interessato, purché la stessa sia certa; solo in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle dichiarazioni assunte si deve procedere secondo le modalità indicate nell’art. 349 commi 2 e 2-bis (Sez. 4, 54006/2018).

L’art. 349 non impone alla PG di indicare alla persona sottoposta alle indagini il titolo di reato per cui si procede, la cui individuazione spetta al titolare dell’azione penale, il PM. La disposizione di cui all’art. 349 disciplina le attività che la PG è tenuta a svolgere nella fase di acquisizione della notizia di reato, attività composita e propedeutica allo svolgimento delle ulteriori indagini; dette attività vengono in essere ancor prima dell’intervento del PM e dell’assunzione, da parte di questi, della direzione delle indagini, come dimostrato dalla molteplicità ed eterogeneità degli adempimenti cui la PG è tenuta (identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte indagini e accertamenti a ciò funzionali, invito alla stessa a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni, identificazione delle persone in grado di riferire) e di cui, poi, è tenuta ad informare lo stesso PM. Ne discende che nessuna di dette attività, accuratamente descritte dall’art. 349, implica o prevede la individuazione tassativa del titolo di reato per cui si procede e la comunicazione dello stesso alla persona sottoposta alle indagini; detta funzione spetta, come detto, al PM (Sez. 5, 49520/2017).

L’art. 349 comma 4 consente alla PG di accompagnare nei propri uffici le persone nei cui confronti vengono svolte le indagini e di trattenerle “per il tempo strettamente necessario” alla loro identificazione, solo ove queste rifiutino di farsi identificare o forniscano generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità (Sez. 5, 42578/2016).