Art. 348 - Assicurazione delle fonti di prova
1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l’altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell’articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
Rassegna giurisprudenziale
Assicurazione delle fonti di prova (art. 348)
L’esame di un apparato telefonico cellulare per estrarne, all’insaputa del titolare, il relativo numero telefonico non è qualificabile né come perquisizione ex art. 352, dato che la PG non è evidentemente alla ricerca del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti, né come ispezione di cose, posto che l’utenza non è qualificabile come traccia o altro effetto materiale del reato, come previsto dall’art. 244, comma 1 e 246; ancora, l’ottenimento, con le modalità di cui si è detto, della utenza telefonica cellulare non è in alcun modo assimilabile alla acquisizione dei dati del traffico telefonico per la quale vi è la necessità della previa autorizzazione dell’AG dato che non si tratta qui di accertare i contatti che l’utenza avrebbe intrattenuto con altre utenze ma solo di individuare il mero numero di utenza telefonica dell’apparecchio esaminato, così che è del tutto estraneo al tema in trattazione quello proposto da diversi ricorrenti in merito ad affermate violazioni, anche convenzionali, del diritto alla riservatezza.
Si tratta allora, evidentemente, di quelle attività urgenti ed “innominate” di PG di cui all’art. 55 e 348 finalizzate alla assicurazione delle fonti di prova mediante la raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole (Sez. 6, 20247/2018).
La possibilità che soggetti terzi partecipino ad atti di indagine e di assicurazione delle fonti di prova è espressamente prevista dall’art. 348, comma 4, in base al quale la PG, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del PM, compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera (Sez. 3, 5923/2015).