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Art. 351 - Altre sommarie informazioni

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell’articolo 362.

1-bis. All’assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572,600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.

Rassegna giurisprudenziale

Altre sommarie informazioni (art. 351)

Non sussiste un divieto di utilizzabilità, ai sensi dell’articolo 191, per la mancata redazione di verbali di sommarie informazioni testimoniali, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già più volte affermato la sufficienza della notazione di PG delle dichiarazioni della persona offesa ai fini dell’adozione di misure cautelari. Sono dunque utilizzabili nella fase cautelare le annotazioni di PG che riportino dichiarazioni della persona offesa o di persone informate dei fatti non incorrendo nel divieto della testimonianza indiretta da parte della PG (Sez. 1, 52572/2014).

La redazione del verbale nelle forme di cui all’art. 373, anche per le sommarie informazioni assunte a norma dell’art. 351 dalla PG, non è prescritta a pena di nullità o di inutilizzabilità per cui nulla impedisce che del contenuto delle stesse venga fatta relazione all’AG o che di esse si tenga conto in sede cautelare, tanto più ove i soggetti dichiaranti siano stati specificamente individuati e indicati (Sez. 1, 4641/1991).

Il divieto di testimonianza indiretta ex art. 195, comma 4, riguarda le dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), ma non i fatti e le situazioni (compresi i comportamenti delle persone) direttamente percepiti dal testimone e verbalizzati ex art. 357, comma 2, lett. f) (Sez. 3, 6116/2016).

Il verbale di sommarie informazioni redatto dalla PG ai sensi dell’art. 351 è utilizzabile ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmare senza addurre ragioni del proprio rifiuto, in quanto si tratta di documentazione che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, conserva efficacia processuale nella fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contraria (Sez. 6, 24/2007).

I migranti, giunti illegalmente sul territorio nazionale, potrebbero essere sottoposti a procedimento penale per la contravvenzione di cui all’art. 10-bis D.Lgs. 286/1998 e quindi, nel procedimento a carico dei soggetti che avevano organizzato il trasporto dei migranti, non potrebbero essere assunti quali persone informate sui fatti, bensì come persone indiziate di reità per reato connesso.

Le Sezioni Unite (sentenza in data 28.4.2016, n. 40517) hanno precisato che qualora l’imbarcazione, a bordo della quale si trovava il gruppo di migranti, fosse stata soccorsa in acque internazionali e quindi trasportata, per motivi di soccorso pubblico, sino alla costa italiana non sarebbe integrato il reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs. 286/1998  considerato che i migranti erano stati legittimamente trasportati sul territorio nazionale , fattispecie contravvenzionale e quindi non punibile nella forma del tentativo.

Ne consegue che, in tal caso, nel procedimento a carico degli organizzatori del trasporto, i migranti dovrebbero essere considerati come persone informate sui fatti e non come indiziati di reato connesso.

Qualora, invece, il migrante dichiarante fosse da ritenersi indiziato della contravvenzione di cui all’art. 10-bis D.Lgs. 286/1998  non essendo avvenuto l’ingresso nelle acque territoriali italiane nell’ambito di una operazione di soccorso  le sue dichiarazioni dovrebbero essere assunte, nel procedimento a carico degli organizzatori del trasporto, ai sensi dell’art. 351, comma 1 bis dalla PG, e ai sensi dell’art. 363 dal PM; la violazione delle menzionate norme processuali comporta la inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 63, comma 2.

Quanto all’ulteriore profilo se, in sede di esame ai sensi dell’art. 351, comma 1-bis, la PG, prima di procedere, debba rivolgere all’interrogato gli avvisi di cui all’art. 64, adempimento cui è collegato il particolare regime di inutilizzabilità previsto dal comma 3-bis della norma citata, la stessa non si applica solo all’interrogatorio cui procede il PM, ma anche a quello d’iniziativa della PG.

Quanto alla sanzione della inutilizzabilità, l’omissione dell’avviso di cui alla lettera a) comporta la inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti del dichiarante e che l’omissione dell’avviso di cui alla lettera c) determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti di terzi (Sez. 1, 15850/2018).