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Art. 706 - Ricorso per cassazione

1.Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.

2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell’articolo 704.

Rassegna giurisprudenziale

Ricorso per cassazione (art. 706)

È inammissibile il ricorso ex art. 706 sottoscritto personalmente dalla parte (Sez. 6, 6115/2018).

È applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all’art. 706 la disposizione dell’art. 609, che limita la cognizione della Corte di cassazione ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. 6, 8529/2017).

Nel procedimento estradizionale il giudice di legittimità è competente anche nel merito ai sensi dell’art. 706. Se la prevista estensione di competenza non può giungere sino al punto di farsi carico alla Corte di Cassazione di svolgere attività istruttoria  pure non preclusa  non v’è dubbio che l’accertamento della Corte possa svolgersi sulla base dell’esame cartolare di tutte le informazioni acquisite nel corso dell’intero giudizio e sottoposte al contraddittorio delle parti (Sez. 6, 10965/2015).

L’ordinanza della corte d’appello che decide sulla sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna alla cui esecuzione l’interessato ha espresso il proprio consenso, ai sensi dell’art. 14 L. 69/2005, è ricorribile per cassazione, laddove la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata solo nell’ipotesi in cui la persona richiesta sia stata già consegnata allo Stato emittente per aver prestato il consenso (Sez. 6, 44056/2014).

In tema di estradizione per l’estero, anche dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. 32/2014 nell’art. 143 è onere dell’estradando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre della sentenza favorevole all’estradizione, farne istanza ai fini dell’esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso la sentenza di cui non è stata richiesta la traduzione consuma tale facoltà, presupponendone la carenza d’interesse (Sez. 6, 20634/2015).