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Art. 707 - Rinnovo della domanda di estradizione

1. La sentenza contraria all’estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un’ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall’autorità giudiziaria.

Rassegna giurisprudenziale

Rinnovo della domanda di estradizione (art. 707)

Sebbene nulla stabilisca la L. 69/2005 in ordine alla preclusività di precedenti decisioni, secondo una pacifica esegesi formatasi in ordine all’art. 707, la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un’ulteriore domanda presentata dallo stesso Stato per i medesimi fatti non è infatti preclusa, quando la precedente decisione abbia definito questioni in rito o di natura pregiudiziale, senza deliberare sul merito della richiesta (Sez. 6, 8812/2011, richiamata da Sez. 6, 18873/2018).

L’avvenuta archiviazione in Italia di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti sui quali è fondata la domanda dello Stato richiedente non costituisce di per sé causa ostativa alla concessione dell’estradizione ai sensi dell’art. 9 della Convenzione di Parigi del 1957 (Sez. 6, 3923/2016).

L’estradizione è istituto preordinato ad un unico scopo: la consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta.

La fisica disponibilità dell’estradando da parte dello Stato richiesto è dunque il primo ed essenziale presupposto dell’estradizione, in difetto del quale il procedimento sarebbe privo del suo oggetto tipico e la relativa decisione inutiliter data.

Se da un lato, quindi, a causa della mutata situazione di fatto, non può ravvisarsi il permanere dell’interesse, prospettato in udienza dal rappresentante del Governo istante, ad una rivisitazione nel merito delle conclusioni cui è pervenuta la corte di appello, non risultando l’annullamento con rinvio idoneo a sortire effetti favorevoli «attuali» per il ricorrente; sotto altro verso, il se pur legittimo allontanamento dell’estradando dal territorio italiano non può frustare il diritto all’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale, sancendone in tal modo la definitività, anche agli effetti dell’art. 707 (Sez. 6, 30727/2016).