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Art. 317 - Forma del provvedimento. Competenza

1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede.

2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell’impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull’impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.

3. Il sequestro è eseguito dall’ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.

4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l’interessato può proporre incidente di esecuzione.

Rassegna giurisprudenziale

Forma del provvedimento. Competenza (art. 317)

Il sequestro conservativo sui beni dell’imputato non perde efficacia laddove il processo penale si concluda con una sentenza di condanna generica e con la rimessione delle parti davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 539, comma 1, dovendo il giudizio ivi proseguire per la determinazione del quantum dell’importo dovuto alla parte civile.

Spetta al suddetto giudice, nella pendenza del relativo giudizio, la competenza a revocare o modificare la misura concessa a garanzia dell’azione civile nel processo penale (Sez. 1, 46030/2014).

In tema di misure cautelari reali, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l’esecuzione del sequestro conservativo, di cui all’art. 675 Cod. proc. civ., non determina la decadenza del provvedimento emesso dal giudice penale, in quanto il richiamo alle «forme previste dal codice di procedura civile», contenuto nell’art. 317, comma 3, attiene esclusivamente alle modalità esecutive (Sez. 2, 29113/2011).

Tanto per le misure cautelari personali (artt. 279 e 91 Att.) tanto per le misure cautelari reali (artt. 317 e 321) - la figura del “giudice che procede” ovvero di quello “competente a pronunciarsi nel merito” va individuata in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all’articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, correlati al passaggio degli atti da un giudice all’altro, nel senso che l’attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti al momento della presentazione dell’istanza e viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice (Sez. 1, 40219/2016).