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Art. 318 - Riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo

1. Contro l’ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Rassegna giurisprudenziale

Riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo (art. 318)

L’ambito di legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo è allora più ampio di quello concernente il sequestro preventivo.

Nei confronti di questo, infatti, possono avanzare richiesta – a norma dell’art. 322 – l’ imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

La facoltà di formulare la richiesta contro quello conservativo, invece, spetta – ai sensi del citato art. 318 – non solo all’imputato, al responsabile civile e a chiunque possa vantare un diritto reale sulla cosa in sequestro, ma anche a tutti coloro (compresi i creditori) che possono ricevere pregiudizio dal mantenimento della misura cautelare. Dunque, la previsione dell’art. 318 ruota intorno alla sola sussistenza dell’interesse, che deve emergere quantomeno dalla formulazione del ricorso.

In questo quadro, si è, perciò, richiesta anche all’imputato la prospettazione di un concreto interesse a proporre riesame relativamente a beni oggetto di sequestro conservativo che appartengano a un soggetto da lui diverso.

Pur non potendosi disconoscere la generica legittimazione dell’indagato o dell’imputato alla proposizione della richiesta di riesame, anche se concernente beni formalmente appartenenti a terze persone, deve, tuttavia, pur sempre individuarsi, in capo a lui, un concreto interesse alla proposizione dell’impugnazione, enucleabile anche soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni dell’interessato (Sez. 3, 37450/2017).

La richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro conservativo, non essendo normativamente prevista, deve essere giuridicamente qualificata come richiesta di riesame, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale competente per il giudizio di impugnazione previsto dagli artt. 318 e 324.

Là dove venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, il giudice della cognizione, in applicazione dell’art. 568, comma 5, e del principio di conservazione dell’atto di impugnazione ivi espresso, è tenuto a riqualificare l’opposizione erroneamente proposta ed a trasmettere gli atti al giudice competente (in termini sul più generale principio di conservazione (Sez. 6, 16865/2018).

Le questioni attinenti al regime di pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo sono deducibili con la richiesta di riesame e devono essere decise dal tribunale del riesame, al quale è demandato un controllo “pieno”, che deve tendere alla verifica di legittimità della misura ablativa in tutti i suoi profili (SU, 38670/2016).

Non è proponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro conservativo la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato, che implica  a differenza della ipotesi del decreto di citazione diretta a giudizio  una preventiva verifica giurisdizionale sulla fondatezza dell’azione penale esercitata (Sez. 2, 52255/2016).

La parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l’ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile (Sez. 5, 1414/2018). Le SU hanno meglio precisato questo indirizzo nei seguenti termini: il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso dell’udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all’udienza. In mancanza di tale partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di fare accertare la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c).

In ogni caso, sulla base della disciplina normativa, con riguardo alla posizione della parte civile, in coerenza con l’assunto che ne esclude il diritto sia a proporre il riesame sia ad impugnare il diniego della richiesta (al pari del PM), ad essa non è consentito ex art. 325 proporre tanto il ricorso per saltum, quanto (ai fini della questione rimessa) il ricorso avverso l’ordinanza del riesame che abbia annullato il sequestro conservativo disposto in prima istanza (SU, 15290/2018).

In tema di sequestro conservativo è ammesso il riesame contro l’ordinanza applicativa, ma non è previsto alcun rimedio nei confronti del provvedimento di diniego del sequestro. Tale sistemazione legislativa non può ritenersi limitativa dei diritti della parte danneggiata dal reato che, mediante l’esercizio dell’azione civile, ha la possibilità di una tutela primaria e diretta delle sue pretese (Sez. 4, 1277/2018).

In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 (SU, 5876/2004).