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Art. 319 - Offerta di cauzione

1. Se l’imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell’articolo 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.

2. Se l’offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.

3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l’imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.

Rassegna giurisprudenziale

Offerta di cauzione (art. 319)

Alla luce dell’art. 319 il sequestro conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è suscettibile di revoca nel solo caso in cui venga offerta idonea cauzione, e non anche per il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’adozione (Sez. 4, 39171/2013).