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Art. 320 - Esecuzione sui beni sequestrati

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall’articolo 316 comma 4.

2. Salva l’azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l’esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell’ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.

Rassegna giurisprudenziale

Esecuzione sui beni sequestrati (art. 320)

Premesso che, ex art. 320 comma 1, il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui dovesse sopraggiungere sentenza irrevocabile di condanna e che, ai sensi del capoverso dello stesso art. 320, l’esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile, trovano applicazione le norme in esso previste che regolano l’intervento degli altri creditori, che potranno concorrere, nell’ordine di legge, a soddisfarsi sui beni staggiti (Sez. 2, 39470/2015).