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Art. 534 - Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. Nei casi previsti dagli articoli 205 e 206 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

Rassegna giurisprudenziale

Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 534)

Non risultano decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di cassazione.