Art. 534 - Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Nei casi previsti dagli articoli 205 e 206 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
Rassegna giurisprudenziale
Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 534)
Non risultano decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di cassazione.