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Art. 621 - Effetti dell’annullamento senza rinvio

1. Nel caso previsto dall’articolo 620 comma 1 lettera b), la corte dispone che gli atti siano trasmessi all’autorità competente, che essa designa; in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h), ordina l’esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l’esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell’articolo 669; in quello previsto dalla lettera i), ritiene il giudizio qualificando l’impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lettera l), procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.

Rassegna giurisprudenziale

Effetti dell’annullamento senza rinvio (art. 621)

Dalla interpretazione sistematica delle disposizioni contenute negli articoli 620 e 621 si comprende che la sentenza di annullamento senza rinvio può assumere una duplice configurazione. Essa si risolve in una decisione ad effetto meramente rescindente, quando si limita a cassare il provvedimento impugnato, oppure si risolve in una decisione rescindente con contestuale ingresso del giudizio rescissorio, quando la Corte di cassazione, annullando senza rinvio il provvedimento impugnato, è abilitata a sostituire la pronuncia gravata con una propria decisione.

In entrambi i casi, le diverse tipologie dell’annullamento senza rinvio trovano comune fondamento nel tradizionale criterio della non indispensabilità del rinvio della regiudicanda al giudice di merito, al quale non deve essere richiesto alcun accertamento di fatto o deve essere impartito alcun principio di diritto cui egli debba attenersi per la soluzione della res in iudicium deducta.

Tuttavia, le vicende che riguardano gli effetti regolativi del rapporto giuridico controverso possono risultare impregiudicati dalla sentenza di annullamento del primo tipo, ad effetto cioè puramente rescindente, situazione che si verifica quando non maturano dall’annullamento senza rinvio effetti preclusivi, conseguenti al riconoscimento del generale principio del “ne bis in idem”.

Pertanto, in mancanza di una tale preclusione che opera come sbarramento per la reintroduzione di un nuovo giudizio, il procedimento, cassata la pronuncia, può o deve ripartire e, a tale proposito, è necessario ritrasmettere gli atti al giudice competente per l’ulteriore corso. Al riguardo, l’articolo 625, terzo comma, dispone che, nel caso di annullamento senza rinvio, la cancelleria trasmette gli atti e la copia della sentenza al giudice che ha emesso la decisione impugnata.

Da ciò consegue che la trasmissione (restituzione) degli atti si configura come un mero adempimento esecutivo e non con un provvedimento tipico, quantunque accessorio alla decisione di annullamento. A questo proposito, la dottrina non ha mancato di sottolineare come l’articolo 625, operando una semplificazione rispetto alle procedure delineate dall’articolo 550 del codice di procedura penale abrogato, contenga nella rubrica una inesattezza terminologica perché, siccome le attività disciplinate dalla norma in esame si configurano come meri adempimenti, escludono l’adozione di specifici provvedimenti e da qui l’inesattezza della rubrica che si riferisce ai “provvedimenti conseguenti alla sentenza”.

Da ciò deriva che dalla mancanza della statuizione non può trarsi argomento per ritenere la definitiva conclusione del rapporto giuridico, così come dalla loro presenza non può trarsi argomento per escludere che sia maturata una preclusione processuale in ordine alla res in iudicium deducta. a pronuncia della Corte di cassazione di annullamento senza rinvio dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale, impugnata dalla parte privata per violazione del principio del contraddittorio e cassata per tale motivo, non preclude al giudice del merito (nel caso di specie al tribunale del riesame) di riattivare, d’ufficio, la procedura di cui all’articolo 130 del codice di procedura penale, anche nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione, con la pronuncia di annullamento senza rinvio, abbia omesso di disporre la trasmissione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e successivamente cassato, in quanto, trattandosi di un adempimento meramente esecutivo previsto dal terzo comma dell’articolo 625, tale statuizione non deve essere necessariamente contenuta nel provvedimento di annullamento.  (Sez. 3, 38716/2018).

In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D. Lgs. 7/2016, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Questo compito spetta anche alla Corte di Cassazione in conseguenza dell’annullamento con rinvio ed ai sensi dell’art. 621 (SU, 46688/2016).