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Art. 622 - Annullamento della sentenza ai soli effetti civili

1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

Rassegna giurisprudenziale

Annullamento della sentenza ai soli effetti civili (art. 622)

In caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, accogliendo l’impugnazione della parte civile contro l’assoluzione di primo grado dell’imputato, lo abbia condannato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d’appello (SU, 22065/2021).

In caso di annullamento della sentenza di appello, con la quale l'imputato assolto in primo grado con sentenza divenuta irrevocabile sia condannato ai soli effetti civili, in accoglimento del gravame proposto dalla parte civile, per riscontrata violazione delle regole del giusto processo in ragione della mancata rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative decisive, il rinvio per nuovo giudizio va disposto, sia pure ai soli effetti civili, dinnanzi al giudice penale, il quale si uniformerà al principio di diritto formulato nella sentenza di annullamento (Sez. 4, 11958/2020).

L’annullamento della sentenza di appello per omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, presente nel giudizio di primo grado, non determina alcun effetto estensivo nei confronti dell’imputato, operando esso esclusivamente sul rapporto inerente all’azione esercitata dalla parte civile nei confronti del responsabile civile (Sez. 4, 47288/2014).

Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull’impugnazione agli effetti civili e, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell’innocenza dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma 2.

Ne consegue che la sentenza di appello che non compia, in tal caso, un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell’imputato deve essere annullata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore, ex art. 622 (Sez. 5, 3869/2015).

Il giudizio di rinvio avanti al giudice civile in seguito a sentenza della Corte di Cassazione in sede penale ex art. 622 costituisce uno sviluppo della decisione di annullamento, nei limiti della quale detto giudice è chiamato a compiere il riesame della controversia, con la conseguenza che la prova ritenuta inutilizzabile nel giudizio penale non può essere utilizzata neppure in quello civile, diversamente realizzandosi una sostanziale violazione dell’accertamento compiuto dal giudice penale (Sez. 6, 43896/2018).

In caso di annullamento con rinvio ai soli effetti civili per intervenuta prescrizione del reato della sentenza di appello, il giudice civile del rinvio è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell’imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del giudizio civile (Sez. 4, 412/2019).

Quando il giudice di appello, a seguito di gravame proposto dall’imputato e dalla parte civile, abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado, omettendo di esaminare l’impugnazione della parte civile, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 (Sez. 2, 28924/2014).

In tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale “a quo” se la relativa statuizione manchi del tutto; mentre l’annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, in base all’art. 622, laddove l’annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il “quantum” effettivamente liquidato dal giudice (Sez. 5, 14335/2014).

Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza motivare adeguatamente in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’imputato impone l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 (Sez. 6, 5888/2014).

Il rinvio al giudice civile ex art. 622 opera tutte le volte che, decorso il tempo per l’accertamento del reato e venuti meno gli interessi penali del procedimento alla sanzione del reo, non essendo più competente il giudice penale ex art. 579, qualora l’accertamento penale si sia già esaurito, la responsabilità penale sia già stata acclarata e in ogni caso di statuizioni penalmente rilevanti come la declaratoria di intervenuta prescrizione.

In ogni caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia), senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall’imputato, ritenuto fondato dalla corte di cassazione, deve essere disposto l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 (SU, 40109/2013).

Quando è annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni civili la sentenza del giudice di appello dichiarativa dell’estinzione del reato, il nuovo giudizio deve essere disposto davanti al giudice civile competente per valore, a norma dell’art. 622., essendo venute meno le esigenze di economia processuale che determinano la deroga alla competenza propria in relazione all’esercizio di un’azione civile (Sez. 6, 16155/2013).