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Art. 221 - Nomina del perito

1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.

2. Il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.

3. Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall’articolo 36.

Rassegna giurisprudenziale

Nomina del perito (art. 221)

L’art. 221 comma 1 si limita a dettare la disciplina sulla “nomina del perito”, senza minimamente prevedere limitazione alcuna al potere del giudice di disporre, nel caso lo ritenga necessario, una nuova perizia (Sez. 4, 31535/2016).

Il giudice può nominare come perito anche persona non iscritta nell’apposito albo, purché fornisca adeguata motivazione della sua scelta. La violazione delle norme sulla nomina del perito, però, non determina l’inutilizzabilità della perizia, né può essere valorizzata, in sé, come vizio della motivazione della sentenza, ma può integrare una nullità deducibile nei termini di cui all’art. 182, comma 2 (Sez. 2, 34386/2016).

Qualora l’espletamento di una perizia venga affidato ad un collegio di tre periti e uno di costoro non prenda parte alle operazioni onde sia redatta e poi depositata ed utilizzata una perizia a due e non a tre, la perizia è da considerarsi inesistente e, quindi, inutilizzabile ai fini della decisione; infatti, poiché a norma dell’art. 221, comma 2, il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline, la perizia che provenga da alcuni soltanto dei soggetti designati, è inidonea a conseguire lo scopo perseguito e, quindi, non è riconducibile nell’ambito dell’atto voluto (Sez. 5, 18264/2016).

L’espletamento di una perizia dichiarata nulla non costituisca causa di incompatibilità del perito ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesimo procedimento penale, in quanto al perito si applicano i casi di incompatibilità previsti dall’art. 222 e non le cause di incompatibilità previste per il giudice dall’art. 34, con la conseguenza che tale circostanza non costituisce motivo di ricusazione (Sez. 5, 1126/2013).