Art. 222 - Incapacità e incompatibilità del perito
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
a) il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.
Rassegna giurisprudenziale
Incapacità e incompatibilità del perito (art. 222)
L’incompatibilità prevista dall’ art. 222, lett. e), riguarda, testualmente, la persona che sia stata nominata consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento collegato, ed ha carattere personale, non potendo investire in maniera generalizzata un corpo di polizia, e specifico, non potendo estendersi allo svolgimento di ruoli diversi da quelli contemplati dalla norma (Sez. 2, 25443/2017).