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Art. 408 - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
2. L’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.
3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’articolo 624-bis del codice penale, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

Rassegna giurisprudenziale

Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (408)

La richiesta di essere informato in caso di archiviazione può essere proposta, in difetto della previsione di alcuna formalità da parte dell’art. 408, comma 2, in forma scritta utilizzando una modalità che, assicurando la provenienza dell’atto dal soggetto legittimato, sia idonea allo scopo di garantire che pervenga al PM destinatario prima della decisione del GIP sulla richiesta di archiviazione (Sez. 1, 11897/2017).