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Art. 403 - Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio

1. Nel dibattimento le prove assunte con l’incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.

1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell’imputato raggiunto solo successivamente all’incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile.

Rassegna giurisprudenziale

Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio (art. 403)

Nella disciplina dell’incidente probatorio, le ipotesi di inutilizzabilità speciali previste dalla legge sono soltanto quelle di cui agli artt. 403 e 404, che sanciscono l’utilizzabilità delle prove assunte soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori abbiano partecipato all’assunzione, e l’inopponibilità (non già l’invalidità) del giudicato fondato su prove assunte in incidente probatorio al danneggiato (che non ne faccia accettazione, anche tacita); ipotesi, dunque, di inutilizzabilità ‘non patologica’.

Escluso che l’ammissione dell’incidente probatorio al di fuori delle ipotesi di “non rinviabilità” della prova possa integrare la violazione di un “divieto” (ai sensi della norma generale di cui all’art. 191), essendo l’art. 392. una norma contenente prescrizioni positive, non già divieti, va altresì evidenziato che non risultano disciplinate ulteriori ipotesi di inutilizzabilità speciali nel caso di mancanza di conformità derivante dalla violazione di prescrizioni relative alle condizioni di ammissione o assunzione della prova (Sez. 5, 49030/2017).

È infondata la deduzione di inutilizzabilità per essere stata disposta l’audizione in sede di incidente probatorio delle persone indagate in reato connesso asseritamente fuori dei casi consentiti; l’art. 403 indica espressamente i casi in cui le prove raccolte in incidente probatorio sono inutilizzabili e, tra questi, pacificamente non rientra l’acquisizione di prove orali anche in assenza delle condizioni che giustificano la raccolta anticipata delle dichiarazioni.

Né ricorrono altri profili di nullità in quanto l’utilizzazione per l’audizione di persone informate dei fatti delle forme più garantite dell’art. 210, pur non ricorrendone le ragioni, non comporta alcun vizio della prova (Sez. 6, 17157/2016).

Tutte le prove dichiarative assunte in incidente probatorio o in dibattimento in altro procedimento penale possono essere utilizzate solo a condizione che il difensore dell’imputato nel procedimento ad quem abbia partecipato alla loro assunzione (Sez. 6, 41766/2017). Questa inutilizzabilità, in quanto relativa perché limitata alla sola fase dibattimentale, non opera tuttavia nel giudizio abbreviato (SU, 16/2000).