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Art. 404 - Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte civile

1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall’articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.

Rassegna giurisprudenziale

Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte civile (art. 404)

Attribuire rilevanza preclusiva al mancato consenso delle altre parti  non necessarie e la cui posizione riflette interessi di natura patrimoniale (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato)  sembra contrario ai principi costituzionali, in quanto l’esclusione dal materiale probatorio di una prova  in ipotesi  decisiva per l’assoluzione dell’imputato e, come nel caso di specie, non recuperabile altrimenti, dipenderebbe dalla condotta processuale di parti private.

Condotta ispirata da un interesse  legittimo certamente  ma che non può prevalere sull’accertamento dei fatti, nell’ottica di una pronuncia liberatoria per l’imputato.

Dunque, per l’acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal soggetto indicato nell’art. 210 che, citato in dibattimento e comparso si è avvalso della facoltà di non rispondere, è necessario, e sufficiente, l’accordo espresso dall’imputato e dal PM.

In tal caso è suscettibile di applicazione analogica l’art. 404, e pertanto, a fronte di prova acquisita, nel contraddittorio e davanti al giudice terzo ma in assenza del danneggiato (che non è stato posto in grado di intervenire alla sua assunzione), la sentenza che su di essa si fonda non fa stato nei suoi confronti, salvo accettazione, anche tacita (Tribunale Roma, 2.3.2005).