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Art. 402 - Estensione dell’incidente probatorio

1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall’articolo 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell’articolo 398 comma 3 rinviando l’udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l’assunzione della prova.

Rassegna giurisprudenziale

Estensione dell’incidente probatorio (art. 402)

In tema di incidente probatorio, tutti i provvedimenti che intervengono nella fase di ammissione sono inoppugnabili, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; ed è consolidato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il GIP accoglie o rigetta la richiesta di incidente probatorio delle parti (Sez. 5, 49030/2017).