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Art. 391-ter - Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni

1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;

b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;

c) l’attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell’articolo 391-bis;

d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell’articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

Rassegna giurisprudenziale

Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni (art. 391-ter)

In tema di investigazioni difensive, gli avvertimenti che, ai sensi dell’art. 391-bis comma 3, il difensore deve rivolgere alla persona da cui assume le informazioni, non richiedono forme particolari. Infatti, l’art. 391-ter comma 3 non impone una attestazione formale, a differenza di quanto previsto dallo stesso articolo  al comma 1 lett. c)  per la documentazione delle semplici dichiarazioni, né richiede che i verbali compilati dai difensori contengano l’analitica enunciazione dei singoli avvertimenti sicché è sufficiente un’attestazione informale come la seguente: «il dichiarante viene edotto delle facoltà di legge e di quanto disposto con gli artt. 391-bis e 391-ter,-di cui si dà lettura e che ha facoltà di non rispondere”.

In ogni caso, occorre differenziare l’attività di documentazione delle informazioni, di cui al comma 2 dell’art. 391-bis, dalla relazione di accompagnamento alle dichiarazioni scritte, di cui al medesimo comma, previste rispettivamente dal secondo e dal primo comma dell’art. 391-ter, poiché, a differenza di quanto prescritto riguardo alla prima, non sono imposte forme particolari con riferimento all’attività di documentazione delle informazioni, né è imposto che i verbali compilati dai difensori contengano l’analitica enunciazione dei singoli avvertimenti di legge di cui all’art.391-bis, comma 3 (Sez. 1, 36036/2014).

Il verbale nel quale il difensore raccoglie le informazioni è destinato a provare fatti determinati a produrre gli stessi effetti processuali (perfetta equiparazione ai fini della prova) dell’omologo verbale redatto dal PM e siccome non si pone in dubbio che quest’ultimo sia atto pubblico, la stessa natura deve attribuirsi anche al verbale redatto a cura del difensore. Ne consegue che il difensore ha gli stessi diritti e doveri del PM per quanto riguarda le modalità di documentazione (SU, 32009/2006).