Art. 172 - Regole generali

1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

2. I termini si computano secondo il calendario comune.

3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l’ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l’ultima ora o l’ultimo giorno.

5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.

6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico.

Rassegna giurisprudenziale

Regole generali (art. 172)

In tema di computo dei termini processuali, la regola posta dall’art. 172, comma 3, secondo cui il termine stabilito a giorni, che cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce, pertanto, anche al termine per la redazione della sentenza, ragione questa per la quale, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all’art. 172, comma 4, con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo, in cui quest’ultimo venga a cadere, al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l’impugnazione (Fattispecie nella quale la corte di appello aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione proposta dall’imputato perché tardiva, non considerando che il termine per il deposito della sentenza di primo grado, cadente in giorno festivo, imponeva di posticipare il termine al primo giorno non festivo e di calcolare da tale data i termini per l’impugnazione. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla corte di appello competente per il giudizio) (Sez. 2, 9545/2022).

La scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo (Sez. 2, 29460/2018).

La regola di cui all’art. 172 comma 5 - secondo la quale “quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere” - non comporta l’esclusione dal computo degli eventuali giorni festivi intermedi, giacché l’esistenza di una festività rileva soltanto nella diversa ipotesi di cui al comma 3 del medesimo art. 172 (Sez. 2, 28202/2018).

In materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni ché scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli menzionati dagli artt. 1 e 2 L. 260/1949, come modificati dall’art. 1 L. 54/1977 e dall’art. 1 DPR 792/1985 precisandosi che il sabato non è giorno festivo, non essendo applicabile, in via analogica, la disposizione dell’art. 155 Cod. proc. civ. (Sez. 4, 36789/2018).

In materia di termini processuali, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 in relazione alla diversa disciplina dettata dall’art. 155 Cod. proc. civ.  in base al quale il termine stabilito a giorni che scade il sabato è prorogato al primo giorno non festivo  essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo fra tutti quello della libertà personale (Sez. 2, 13505/2018).

In tema di interrogatorio di garanzia, il termine di cinque giorni previsto dall’art. 294 comma 1 non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all’attività del giudice, e si atteggia perciò come un normale termine processuale al quale si  applica la regola generale dell’art. 172, comma 4, secondo la quale non si computa il giorno iniziale di decorrenza, e cioè, nella specie, il giorno in cui è iniziata l’esecuzione della custodia; ancora, nel computo del termine di cinque giorni per l’espletamento del cosiddetto interrogatorio di garanzia non si tiene conto del giorno in cui è iniziata l’esecuzione della custodia (Sez. 6, 24964/2018).

L’art. 458 prevede che l’imputato, a pena di decadenza, può chiedere di essere ammesso al rito alternativo “entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato”. Risulta evidente che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 172, comma 5, in base al quale “quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere”. In effetti, la norma non fa alcun riferimento al termine finale, riferendosi invece a quello iniziale (Sez. 1, 55029/2017).

La sentenza il cui termine di deposito venga a scadere in un giorno festivo si considera tempestivamente depositata nel giorno immediatamente successivo alla festività, con conseguente non necessità della notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito, che invece sono necessarie se il dispositivo abbia indicato un termine non rispettato (Sez. 7, 29985/2018).

Il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall’art. 611 relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse. La disposizione dell’art. 611 si applica anche al procedimento in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e dell’effettività del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di rito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospetta (Sez. 2, 24900/2018).

La scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la decisione del tribunale sulla richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo. Il principio, affermato con riferimento al comma 9 dell’art. 309, va ribadito anche con riferimento ai termini di deposito delle motivazioni del Tribunale del riesame previsti dal successivo comma 10, in ragione della vigenza della regola generale di cui all’art. 172, comma 3 (Sez. 5, 9114/2018).

La norma ex art 585 comma 2 lett. a) è chiara e stabilisce che il termine per proporre l’impugnazione, in caso di motivazione contestuale alla lettura del dispositivo, decorre dalla lettura del provvedimento in udienza; tale termine, ai sensi dell’art 172 comma 4, inizia a decorrere dal giorno successivo a quello iniziale, secondo la regola generale già individuata nell’antico brocardo, dies a quo non computatur in termino (Sez. 1, 31055/2017).

Il termine per il deposito di documenti in un ufficio giudiziario, secondo il disposto dell’art. 172, comma 6, si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico (Sez. 1, 17223/2018).

Ai fini del giudizio sull’ammissibilità o meno della impugnazione spedita a mezzo posta deve aversi riguardo solo al giorno, e non anche all’ora, in cui la spedizione sia avvenuta. L’impugnazione proposta a mezzo raccomandata costituisce, infatti, uno strumento del tutto autonomo, per il quale sono previste modalità particolari, non potendosi al riguardo richiamare, in senso contrario, la disciplina dettata dall’art. 172, comma 6, concernente esclusivamente la specifica regolamentazione («sino al momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico») della scadenza del termine per effettuare dichiarazioni ovvero per il deposito di documenti in un ufficio giudiziario (Sez. 4, 10748/2018).

Il termine per l’impugnazione della sentenza decorre per l’imputato contumace dalla data in cui l’estratto gli è notificato e non da quella in cui la sentenza, pur con motivazione contestuale, è letta in udienza (Sez. 2, 6028/2018).

Il termine massimo di 96 ore per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di PS (ed al quale non si applica la proroga di diritto prevista per i termini che scadono in giorni festivi) decorre dall’ora della notificazione (Sez. 3, 15158/2018).

In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all’udienza per il deposito delle conclusioni della parte civile, previsto dall’art. 23, comma 8, del DL 137/2020, convertito nella L. 176/2020, deve essere inteso quale termine perentorio per la stessa valida partecipazione della parte al giudizio di legittimità, dovendosi escluderla nel caso del mancato suo rispetto. Pertanto, la parte civile che abbia presentato le proprie conclusioni oltre il termine perentorio fissato dalla legge non può ritenersi ritualmente costituita nel presente giudizio e, pertanto, non può essere accolta la sua istanza di liquidazione delle relative spese di rappresentanza e difesa in questa fase (Sez. 6, 13434/2021).