Art. 663-bis - Divulgazione di stampa clandestina (1)

[1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.]

(1) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 47, DLGS 507/1999.

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