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Art. 321 - Pene per il corruttore

1. Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 11, L. 86/1990.

Rassegna di giurisprudenza

La L. 190/2012 ha esteso l’ambito applicativo dell’art. 317-bis attraverso il riferimento ai reati di cui agli artt. 319 e 319-quater. La norma non contiene nessun riferimento alle pene stabilite per il corruttore dall’art. 321 che, a sua volta, non fa riferimento all’art. 317-bis.

Ne consegue che la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, specificamente prevista dall’art. 317-bis non può trovare applicazione nei confronti del corruttore. In tal senso depone significativamente la circostanza che successivamente alla presente decisione è stata approvata la L. 3/2019, che ha modificato l’art. 317-bis, prevedendone espressamente l’applicazione anche nel caso, come quello in esame, di condanna per il corruttore ai sensi dell’art. 321 (Sez. 6, 5457/2019).

La corruzione è un reato plurisoggettivo di natura bilaterale o, per così dire, a concorso necessario, il cui elemento materiale è costituito dalle condotte convergenti e speculari del privato e del pubblico funzionario, le quali si integrano a vicenda, dando vita ad un unico delitto a compartecipazione necessaria, la cui configurazione è strettamente collegata alla sussistenza di entrambe le condotte, tra le quali v’è una connessione indissolubile, stante il perfetto sincronismo tra il "dare" e il "ricevere" per l’una e per l’altra parte contraente: il pubblico ufficiale percepisce l’utilità o ne accetta la promessa e dà in cambio l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio; nella posizione inversa viene a trovarsi il privato".

La disposizione dell’art. 321, lungi dal contemplare ulteriori autonome ipotesi di corruzione, si limita a estendere al corruttore le pene previste per il corrotto. Il che è una ulteriore conferma che la condotta del corruttore va apprezzata come forma di compartecipazione necessaria alla condotta del corrotto e viceversa (Sez. 1, 4902/2017).

In tema di corruzione, allorquando non sussistono dubbi circa l’effettiva compartecipazione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio a un fatto di corruzione, non ha rilevanza, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 321 c.p. a carico del privato corruttore, il fatto che il funzionario corrotto resti eventualmente ignoto, non occorrendo che il medesimo sia effettivamente conosciuto o nominativamente identificato (Sez. 6, 2983/1997).