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Art. 44 - Condizione obiettiva di punibilità

1. Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

Rassegna di giurisprudenza

La condizione obiettiva di punibilità, quali che siano le incertezze in ordine alla esatta nozione della stessa, risponde alla caratteristica di non fare parte dell’insieme degli elementi necessari per la esistenza del reato, questo inteso come fatto lesivo di un interesse penalmente protetto (SU, 2/2008).

La nozione di condizione obiettiva di punibilità risulta del tutto sfuggente, sia perché l’art. 44 non ne fornisce una definizione, sia perché gli stessi lavori preparatori risultano assolutamente poco chiari in merito, il che ha consentito il proliferare, in dottrina, di contrastanti punti di vista, direttamente proporzionali all’elasticità del concetto, attraendo la categoria della condizione obiettiva di punibilità nell’alveo degli elementi funzionali all’integrazione del reato, come rilevato anche dalla giurisprudenza sin qui citata.

Tuttavia, l’art. 44 si riferisce chiaramente alla "punibilità del reato", per cui appare più coerente con il dettato normativo ritenere che la condizione obiettiva di punibilità sia richiesta al fine di rendere applicabile la pena, a fronte di un reato ontologicamente sussistente e perfetto nei suoi elementi essenziali; al contrario, se si volesse ritenere la condizione di punibilità essenziale per la sussistenza del reato, la disposizione normativa avrebbe parlato di "punibilità del fatto" (Sez. 5, 40477/2018).

Le condizioni obiettive di punibilità di cui all’art. 44, il cui avverarsi prescinde dalla volontà del colpevole, assolvono, sul piano storico, al compito di tipizzare i fatti ai quali il legislatore subordina la punibilità di un reato già perfetto in ogni suo aspetto. Si deve trattare, dunque, di un fatto estraneo all’offesa, che non ha alcuna relazione causale e/o psicologica con la condotta dell’autore del reato (Sez. 3, 40103/2015).

In tema di bancarotta, la dichiarazione di fallimento è un elemento costitutivo del reato e non una condizione oggettiva di punibilità; pertanto, il reato si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto, che abbia commesso anche in precedenza attività di sottrazione dei beni aziendali, sia dichiarato fallito (Sez. 5, 40477/2018).

In senso contrario: la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all’offesa tipica e alla sfera di volizione dell’agente, costituisce condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l’area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali alle condotte del debitore  di per sé offensive degli interessi dei creditori in quanto espongono a pericolo la garanzia di soddisfacimento delle loro ragioni  segue la dichiarazione di fallimento (Sez. 5, 53184/2017).

L’art. 24 DLGS 758/1994 contempla non già una condizione obiettiva di punibilità, bensì una speciale causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, che opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avvenga entro il termine perentorio di trenta giorni (Sez. 3, 7773/2014).

Ai fini del delitto di cui all’art. 167, comma 1, DLGS 196/2003, il nocumento non è una condizione obiettiva di punibilità ma un elemento costitutivo del reato (Sez. 3, 4013/2015).

Nel reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato, il superamento della soglia oltre la quale l’illecito amministrativo integra reato non è configurabile come "condizione obiettiva di punibilità", bensì è elemento costitutivo del reato e, come tale, richiede la rappresentazione e la volontà di ottenere la elargizione di una somma che configuri il reato (Sez. 6, 38292/2015).

Ai fini del reato previsto dall’art. 10-ter DLGS 74/2000, il superamento della soglia non è condizione obiettiva di punibilità ma elemento costitutivo della fattispecie tipica (Sez. 3, 18308/2014).