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Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

1. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

La tentata contraffazione dei valori di bollo va distinta dalla contraffazione della carta filigranata. La prima figura delittuosa, infatti, presuppone il compimento di atti diretti in modo non equivoco allo specifico risultato; la seconda, invece, punisce una condotta meramente preparatoria, giudicata dal legislatore penalmente rilevante in relazione alla sua intrinseca pericolosità e, quindi, prescindendo da qualsiasi indagine concreta sull’idoneità funzionale al conseguimento della contraffazione delle monete e dei valori a queste assimilati (Sez. 5, 14.3.1994).