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Art. 100 - Recidiva facoltativa (1)

[1. Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 10, DL 99/1974.

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