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Art. 600-ter - Pornografia minorile

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto (1).

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 (2).

4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 (3).

5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità (4)(5).

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 (6).

7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali (6).

(1) Comma così sostituito prima dall’art. 2, L. 38/2006 e poi dal n. 1) della lettera h) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, L. 38/2006.

(3) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 38/2006.

(4) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 38/2006.

(5) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 269/1998.

(6) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera h) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.

Rassegna di giurisprudenza

Nel rispetto della volontà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell’art. 609-quater, si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tali ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all’uso esclusivo dei partecipi all’atto. Al di fuori della ipotesi descritta, la destinazione delle immagini alla diffusione può integrare il reato di cui all’art. 600 ter, primo comma, ove sia stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale pedopornografico. Viceversa, le autonome fattispecie di cui al terzo e al quarto comma dell’art. 600-ter ricorrono allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta in esse previste sia posta in essere successivamente ed autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti sopra indicati (SU, 4616/2022).

Con l’art. 600-ter il legislatore ha inteso fissare per i minori una tutela anticipata della loro libertà sessuale, sanzionando, indipendentemente da finalità di lucro o di vantaggio, la “utilizzazione” dei minori stessi nella produzione di materiale pornografico, ma anche la mera induzione a partecipare ad esibizioni pornografiche. Ne deriva che non assume alcun rilievo scriminante l’eventuale consenso del minore al fatto, considerando che esso sarebbe comunque promanante da persona immatura e priva della disponibilità di diritti inalienabili quali la libertà psicofisica. Il legislatore è intervenuto con la normativa in esame per contrastare l’allarmante fenomeno dell’abuso sessuale dei minori rendendo sanzionabili tutte le condotte che siano in vario modo finalizzate alla mercificazione del corpo di questi e all’immissione nel circuito della pedofilia. E non è un caso se il nuovo testo del primo comma dell’art. 600-ter, come modificato dalla L. 38/2006, ha sostituito al termine “sfruttare” quello di “utilizzare” i minori di anni diciotto, in modo da ampliare la portata della norma così da non lasciare spazio all’azione di chi commetta simili reati. Ne deriva che anche il semplice impiego di minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico è rilevante per la sussistenza del reato de quo, senza che occorra la prova dell’immissione del materiale nel circuito della pedopornografia per un vantaggio economico dalla cessione dello stesso (Sez. 3, 23946/2015).

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600-ter, primo comma, n. 1), con riferimento alla condotta di produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla L. 38/2006, l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale (SU, 51815/2018).

Il nuovo testo del primo comma dell’art. 600-ter, come modificato dalla L. 38/2006, ha sostituito al termine “sfruttare” quello di “utilizzare” i minori di anni diciotto, in modo da ampliare la portata della norma così da non lasciare spazio all’azione di chi commetta simili reati. Ne deriva che anche il semplice impiego di minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico è rilevante per la sussistenza del reato de quo, senza che occorra la prova dell’immissione del materiale nel circuito della pedopornografia per un vantaggio economico dalla cessione dello stesso. Trattandosi di un reato di pericolo, per quanto concreto, esso deve considerarsi integrato ogni qual volta la condotta di colui che utilizza il minore per fini pornografici o che induce il minore a partecipare ad esibizioni pornografiche abbia una consistenza tale da implicare un concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto (Sez. 5, 16616/2015).

Il delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione commessa per via telematica, previsto dall’art. 600-ter, comma terzo, è integrato dall’immissione in rete del materiale pedopornografico, in quanto si tratta di condotta idonea a rendere concretamente possibile la diffusione del materiale, attesa la possibilità di accesso al medesimo da parte di un numero indeterminato di persone (Sez. 3, 28524/2009).

Il luogo di consumazione del reato di cui all’art. 600-ter deve essere identificato con il luogo nel quale è stato digitato il comando di invio e di conseguente immissione nella rete del materiale fotografico illecito, al quale corrisponde il momento di perfezionamento della fattispecie (Sez. 3, 8296/2005).

Il reato di cui all’art. 600-ter deve considerarsi integrato ogni qual volta la condotta di colui che utilizza il minore per fini pornografici o che induce il minore a partecipare ad esibizioni pornografiche abbia una consistenza tale da implicare un concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto. Ai fini della configurabilità del delitto in esame, le nozioni di “produzione” e di “esibizione” richiedono l’inserimento della condotta in un contesto di organizzazione almeno embrionale e di destinazione, anche potenziale, del materiale pornografico alla successiva fruizione da parte di terzi (Sez. 3, 23946/2015).

Sebbene sia incontestabile che la nozione di pornografia minorile sia nozione avente valenza normativa in quanto dettata dal comma settimo dell’art. 600-ter, deve, tuttavia, rilevarsi che la predetta definizione, sia, a sua volta, costruita attraverso l’esclusivo richiamo di precisi elementi descrittivi (attività sessuali esplicite, reali o simulate, ovvero organi sessuali riferite a soggetti infradiciottenni), di tal che l’apprezzamento della sussistenza o meno della natura pedopornografica di una determinata immagine, (ove si eccettui la possibile incertezza sulla età del soggetto effigiato), può essere tranquillamente compiuto, senza bisogno di sofisticate indagini, sulla base del semplice esame di essa, dovendosi ritenere, sulla base di una plausibile massima di esperienza che già la visione della immagine possa consentire la materiale individuazione nell’oggetto esaminato delle caratteristiche naturali riconducibili ai predetti elementi descrittivi della fattispecie (Sez. 3, 24113/2017).

La sussistenza del reato di cui all’art. 600-ter, comma terzo, deve essere esclusa nel caso di semplice utilizzazione di programmi di file sharing, che comportino nella rete internet l’acquisizione e la condivisione con altri utenti dei files contenenti materiale pedo-pornografico, quando difettino ulteriori elementi indicativi della volontà dell’agente di divulgare tale materiale (Sez. 3, 19174/2015).

Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all’art. 600-quater, la più grave fattispecie di cui all’art. 600-ter, rispetto alla quale la detenzione costituisce, quindi, un “post factum” non punibile (Sez. 3, 29883/2015).