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Art. 609 - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

1. Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno.

Rassegna di giurisprudenza

Il titolo utilizzato dalla rubrica dell’art. 609, che contiene il termine “arbitrarie”, se, da un lato, non è da solo sufficiente a qualificare la condotta illecita prevista dalla norma, dall’altro, non può non orientare l’interprete nell’operazione ermeneutica di individuare i casi nei quali la perquisizione o l’ispezione personale integri gli estremi di un reato, tenuto conto che già i termini di “abuso”, di “uso anomalo dei poteri” non evocano situazioni caratterizzate da una semplice inosservanza di leggi, regolamenti, istruzioni etc., richiamando, invece, concettualmente lo sviamento dei poteri, l’esercizio dell’autorità per finalità diverse da quelle per le quali la stessa è stata conferita, l’estraneità dell’esercizio del potere pubblico rispetto al fine perseguito dalla legge.

In tale prospettiva, a titolo di esempio, perché la perquisizione effettuata dalla PG di propria iniziativa a norma dell’art. 352 CPP possa ritenersi arbitraria e raggiungere la soglia della illiceità penale, occorre un quid pluris rispetto al mancato rispetto in concreto dei requisiti fissati dal codice di rito  violazione peraltro già sanzionabile con la non convalida da parte della Autorità giudiziaria  essendo quindi necessario accertare la totale mancanza anche in astratto dei presupposti previsti dalla legge, ed una tale situazione ricorre allorquando l’atto del pubblico ufficiale non sia semplicemente erroneo o connotato da negligenza, imprudenza o imperizia ma caratterizzato dal deliberato proposito di eccedere le proprie attribuzioni per finalità diverse da quelle per cui gli sono stati attribuiti i pubblici poteri (Sez. 5, 8031/2017).

La giurisprudenza di legittimità, nel ritenere sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 609 l’ipotesi della perquisizione eseguita pur nel rispetto delle condizioni previste dalla legge ma con modalità illegali (nel caso la perquisizione, pur legittimamente disposta ai sensi dell’art. 103 DPR 309/1990, era stata violentemente eseguita, provocando lesioni al soggetto perquisito) ha punito proprio il pubblico ufficiale che aveva in concreto dimostrato, nel percuotere il soggetto perquisito, la totale estraneità del suo concreto esercizio della pubblica funzione rispetto al fine pubblico perseguito dalla legge, essendo la sua condotta stata improntata al sopruso, alla prepotenza, alla prevaricazione nei confronti del privato, sfociati nel diverso reato di lesioni personali (nell’ambito del quale si è ritenuto assorbito quello di perquisizione arbitraria) (Sez. 5, 8031/2017).

La condotta del PM, per integrare gli estremi della perquisizione arbitraria a norma dell’art. 609, deve essere connotata dal deliberato proposito di eccedere le proprie attribuzioni per finalità diverse da quelle per cui gli sono stati attribuiti i pubblici poteri, non essendo sufficiente che in concreto non sia stata rispettosa di una norma processuale penale in tema di perquisizioni (Sez. 5, 8031/2017).