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Art. 623-bis - Altre comunicazioni e conversazioni (1)

1. Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 98/1974.

Rassegna di giurisprudenza

Con l’attuale formulazione della norma di cui all’art. 623-bis è stata ampliata la portata delle disposizioni a tutela dell’inviolabilità dei segreti, estendendola a qualunque trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati. Il legislatore ha dunque eliminato ogni limitazione circa il tipo di trasmissione cui va applicata la disciplina, consentendo di superare gli ostacoli che precludevano la piena applicazione della normativa in materia, la cui area di operatività si estende oggi, senza che possa farsi alcuna distinzione tra comunicazione e propagazione di segnali, anche all’intercettazione delle trasmissioni tra pattuglie della PG o diramate dalla Centrale operativa (Sez. 5, 5299/2008).

L’art. 617-quinquies sanziona l’abusiva installazione di apparecchiature atte e intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informativo o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi; tali non sono le comunicazioni via radio tra le forze di polizia. Queste comunicazioni, effettuandosi mediante onde elettriche, rientrano nelle trasmissioni a distanza di suoni, immagini ed altri dati, che, a seguito della modifica apportata dalla L. 547/1993 all’art. 623-bis, sono tutelati dall’art. 617-bis, che punisce l’installazione di un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della centrale operativa delle varie forze di polizia (Sez. 5, 37557/2015).