Art. 623 - Rivelazione di segreti scientifici o industriali
1. Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.
2. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Rassegna di giurisprudenza
In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, la nozione di profitto comprende ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale e, pertanto, può essere costituito anche dalla soddisfazione di un rancore nutrito, a ragione o a torto poco importa, dall’agente nei confronti del soggetto passivo o della persona offesa dal reato (Sez. 5, 39656/2010).
In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali la sussistenza di presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 CC, della scoperta o dell’applicazione rivelata (Sez. 5, 25174/2005).
In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, il concetto di notizia destinata al segreto comprende anche le operazioni fondamentali per la realizzazione dei prototipi di un determinato impianto, operazioni che costituiscano il «cuore» degli stessi e che siano il frutto della cognizione e della organizzazione della impresa (Sez. 5, 25174/2005).
In tema di rivelazione ed impiego di notizie destinate a rimanere segrete ai sensi dell’art. 623, la detta destinazione non può che provenire dall’avente diritto al segreto e cioè, dal titolare dell’impresa nella quale le stesse notizie vengono utilizzate, con manifestazione di volontà espressa o tacita, la quale non deve essere frutto di un mero arbitrio, ma deve essere funzionale alla tutela del bene protetto dalla norma, costituito dal diritto dell’imprenditore all’organizzazione dell’attività economica nel rispetto dell’obbligo di fedeltà e correttezza dei propri dipendenti.
Conseguentemente, tale essendo la ratio della norma, non è richiesto ai fini della configurabilità del reato che le notizie de quibus siano originali o nuove e le stesse ben possono essere costituite anche dal c.d. know-how aziendale inteso come il complesso di informazioni industriali necessarie per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di un impianto (Sez. 5, 25008/2001).
Ai fini della sussistenza del delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali, non è requisito necessario della fattispecie legale quello della novità delle applicazioni industriali rivelate o impiegate a profitto proprio o altrui (Sez. 5, 14258/1977).
Ai fini del delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali è irrilevante che l’apprensione dei segreti medesimi sia avvenuta legittimamente o illegittimamente. La novità e l’originalità delle applicazioni industriali non sono essenziali ai fini del delitto previsto dall’art. 623 (Sez. 2, 243/1973).