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Art. 83 - Evento diverso da quello voluto dall’agente

1. Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

2. Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.

Rassegna di giurisprudenza

L’omicidio del soggetto contro il quale si sia puntato a distanza ravvicinata un fucile carico con munizioni spezzate, quindi di particolare efficacia e lesività in siffatto contesto esecutivo, non può essere considerato evento non voluto, valutabile ai sensi dell’art. 83 ed ascrivibile all’agente a solo titolo di colpa. Un costante orientamento di legittimità afferma che la responsabilità colposa nel caso di reato aberrante sussiste solo quando l’evento non voluto sia assolutamente diverso e, cioè, di altra natura rispetto a quello previsto e desiderato.

Tale situazione di diversità non sussiste se l’evento verificatosi costituisca una sorta di progressione naturale e prevedibile di quello voluto, ovvero risulti di entità maggiore o più grave di quest’ultimo, perché in tale evenienza anche il secondo evento va addebitato all’autore del fatto a titolo di dolo, sia pure alternativo o eventuale (Sez. 1, 18429/2018).

In tema di "aberratio delicti", l’evento non voluto è valutabile ai sensi dell’art. 83 ed è addebitabile all’agente solo a titolo di colpa, quando sia assolutamente diverso, cioè di altra natura rispetto a quello voluto, ma non quando si tratti di un evento dolosamente voluto, anche se verificatosi con modalità diverse, ovvero costituisca una sorta di progressione naturale e prevedibile di quello voluto, dovendo in tal caso l’agente rispondere, anche in relazione al secondo evento, a titolo di dolo, sia pure alternativo o eventuale (Sez. 1, 46172/2016).

La fattispecie ex art. 83 è caratterizzata da una divergenza tra voluto e realizzato determinata da cd. errore-inabilità o da altra causa che agisce come fattore autonomo rispetto ai mezzi commissivi del delitto, e che incide nella fase esecutiva del delitto. Tuttavia per evento diverso deve intendersi la lesione ad un bene o interesse distinto da quello cui era diretta l’intenzione lesiva dell’agente e in ogni caso non deve ricorrere omogeneità giuridica tra gli eventi (Sez. 1, 12751/2016).

L’art. 586 disciplina un delitto "contro l’intenzione", perché l’evento mortale, o anche solo lesivo è conseguenza non voluta di un delitto doloso non sussidiario. La disposizione si fonda dunque, al contrario di quella di cui all’art. 584, sulla disomogeneità dell’evento lesivo o mortale, rispetto al risultato prefigurato e voluto dall’agente, tant’è che rinvia all’art. 83, che disciplina l’aberrazione, e a sua volta stabilisce bensì che l’agente risponda a titolo di colpa del delitto qualificato dall’evento diverso, quando il fatto è preveduto come delitto colposo, ma conferma il concorso di reati, se l’agente ha cagionato anche l’evento voluto.

L’art. 586, dunque, non si rifà alla regola dell’art. 15, ma a quella del concorso di reati, perché i due eventi eterogenei, ovvero rapportabili a norme che disciplinano diversa materia, implicano ciascuno un proprio elemento psicologico. Viceversa, l’art. 584 non richiede un ulteriore elemento psicologico oltre il dolo di delitto sussidiario, perché l’evento da cui dipende l’esistenza del reato progressivo è unico (Sez. 5, 16730/2016).

In tema di "aberratio delicti", l’evento non voluto è valutabile ai sensi dell’art. 83 ed è addebitabile all’agente solo a titolo di colpa, quando sia assolutamente diverso, cioè di altra natura rispetto a quello voluto, ma non quando si tratti di un evento dolosamente voluto, anche se verificatosi con modalità diverse, ovvero costituisca una sorta di progressione naturale e prevedibile di quello voluto, dovendo in tal caso l’agente rispondere, anche in relazione al secondo evento, a titolo di dolo, sia pure alternativo o eventuale (Sez. 1, 36582/2016).