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Art. 57

Legittimazione alla richiesta di misure (1)

1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54 nonché all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall’internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 123/2018.

Rassegna di giurisprudenza

Le misure alternative alla detenzione possono essere concesse solo su richiesta del condannato e degli altri soggetti indicati dall’art. 57, come ribadito dall’art. 656, commi 5 e ss. c.p.p. La previsione dell’art. 656, comma 10, c.p.p. non deroga affatto a questo principio e risponde ad un’altra finalità: quella di graduare gli effetti della sospensione dell’esecuzione della pena prevista dal comma 5 per i soggetti di media pericolosità, che nel momento in cui la condanna diviene irrevocabile, non sono liberi ma nemmeno sottoposti alla custodia cautelare in carcere, così permettendo di mantenere una misura che il giudice della cognizione aveva ritenuto adeguata rispetto alle esigenze cautelari, evitando l’ingresso in carcere a persone che, in caso di accoglimento dell’istanza di misure alternative, potrebbero non farvi ingresso (Sez. 7, 30555/2017).