Commissione Tributaria: atto istitutivo di trust sconta la tassa fissa

La Commissione tributaria provinciale di Bologna, accogliendo il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate, ha affermato che l’Atto istitutivo del Trust in esame non può dar luogo all’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma va registrato con il pagamento dell’imposta in misura fissa.

In generale, secondo la Commissione, “i vincoli di destinazione e i trust sono istituti ben diversi e non è affatto scontato considerare i secondi come una particolare specificazione dei primi, essendo necessaria, per l’assoggettabilità al tributo, una valutazione caso per caso che tenga conto della natura giuridica del negozio e degli effetti che l’atto di trust produce".

Nel caso di specie, "il Trust è stato istituito con lo scopo di garantire che per tutta la sua durata gli Acquarelli di proprietà del Disponente l, così come la somma di euro 3.000,00 del Disponente 2, rimanessero indenni e segregati rispetto a qualsiasi vicenda personale che "medio tempore" avesse potuto abbattersi su entrambi i Disponenti. Il Trust ha avuto termine anticipatamene, allorquando il Trustee ha trasferito gli Acquarelli ad "un terzo" che aveva corrisposto una somma superiore ad euro 3.000,00, procedendo altresì alla restituzione contestuale della somma segregata di euro 3.000,00 al Disponente 2. Da qui può rilevarsi come il Trust
- sia stato istituito al solo scopo di realizzare una reciproca garanzia
- non ha generato alcun arricchimento né potenziale né effettivo in capo al Trustee o in capo ai Disponenti
- non ha evidenziato alcun intento liberale da parte di alcuno
Nel Trust nessuno dei due Disponenti avrebbe potuto beneficiare neanche potenzialmente, come invece sostiene l’Ufficio, di alcun arricchimento".

La Commissione ha ricordato che “A tutt’oggi, con riferimento all’imposizione indiretta, la Commissione non può fare riferimento ad una disciplina normativa che si riferisca espressamente al Trust, pertanto non può fare applicazione diretta alla fattispecie de quo delle norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni, ma solo un’applicazione analogica ed estensiva, laddove si ritenga che l’espressione "vincoli di destinazione", si riferisca anche ai TRUST. L’art. 49 comma 2 del D.Lgs. n.242/2006, convertito in legge il 4 novembre 2006 col n.286, che ha introdotto l’imposta sulle successioni e donazioni, nell’individuare le aliquote applicabili, fa riferimento al valore dei beni o diritti attribuiti, per poi distinguere le aliquote in relazione al rapporto di parentela esistente tra disponente e beneficiario dell’attribuzione e utilizza la parola "a favore", in tal modo escludendo la sottoposizione a tassazione della mera costituzione del vincolo di destinazione”.

In particolare “Si deve trattare di beni o diritti "attribuiti a favore" di un soggetto terzo rispetto al disponente e o i quindi l’interpretazione corretta della norma non può essere altro che quella secondo cui l’oggetto della tassazione deve concretizzarsi in un trasferimento di ricchezza "a favore di un soggetto terzo", e che l’oggetto del prelievo in materia di vincoli di destinazione, e quindi di Trust, è costituito dall’incremento netto di ricchezza conseguito dal beneficiario dell’elargizione, quindi del suo effettivo arricchimento”.

Tuttavia, “Nel caso che ci occupa i beneficiari sono esclusivamente titolari di una posizione qualificabile come "di aspettativa giuridica", che è la posizione propria di chi è titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva, che comunque non consente loro, al momento dell’istituzione del Trust, di ottenere i beni (beni mobili, non suscettibili di produrre reddito) e quindi in capo ad essi non si manifesta alcun arricchimento tassabile, che si potrà esaminare solo al momento del verificarsi degli eventi condizionati”.

Pertanto, conclude la Commissione, “Quanto precede conduce all’applicazione delle imposte in misura fissa che va anticipata già al momento dell’istituzione, mentre la funzione dell’atto attributivo di beni al trustee è quello di consentirgli, attraverso il controllo dei beni stessi, di attuare il programma predisposto nell’atto istitutivo (l’atto di trasferimento dei disponenti al trustee è atto strumentale e neutro). Solo successivamente, quando il trustee, avendo realizzato il programma predisposto dai disponenti nell’atto istituito, attribuirà il trustfund ai beneficiari sarà valutato il presupposto impositivo. Prima di allora nessun soggetto potrà vantare nei confronti dei beni alcun diritto. Trova così applicazione l’art. 58 comma 2 D.Lgs 346/1990 secondo cui "per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all’imposta di registro". In proposito il DPR 26 aprile 1986 n. 131 dispone all’art. 27 che "gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa".

Quando la condizione si verifica, o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa, verrà riscossa, se dovuta, la differenza tra l’imposta richiesta dalle norme vigenti al momento della formazione dell’atto e quella pagata in sede di registrazione”.

(Commissione Tributaria Provinciale di Bologna - Sezione Seconda, Sentenza 7-30 ottobre 2009, n.120).

[Pronuncia inviata dall’Avv. Annapaola Tonelli]

La Commissione tributaria provinciale di Bologna, accogliendo il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate, ha affermato che l’Atto istitutivo del Trust in esame non può dar luogo all’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma va registrato con il pagamento dell’imposta in misura fissa.

In generale, secondo la Commissione, “i vincoli di destinazione e i trust sono istituti ben diversi e non è affatto scontato considerare i secondi come una particolare specificazione dei primi, essendo necessaria, per l’assoggettabilità al tributo, una valutazione caso per caso che tenga conto della natura giuridica del negozio e degli effetti che l’atto di trust produce".

Nel caso di specie, "il Trust è stato istituito con lo scopo di garantire che per tutta la sua durata gli Acquarelli di proprietà del Disponente l, così come la somma di euro 3.000,00 del Disponente 2, rimanessero indenni e segregati rispetto a qualsiasi vicenda personale che "medio tempore" avesse potuto abbattersi su entrambi i Disponenti. Il Trust ha avuto termine anticipatamene, allorquando il Trustee ha trasferito gli Acquarelli ad "un terzo" che aveva corrisposto una somma superiore ad euro 3.000,00, procedendo altresì alla restituzione contestuale della somma segregata di euro 3.000,00 al Disponente 2. Da qui può rilevarsi come il Trust
- sia stato istituito al solo scopo di realizzare una reciproca garanzia
- non ha generato alcun arricchimento né potenziale né effettivo in capo al Trustee o in capo ai Disponenti
- non ha evidenziato alcun intento liberale da parte di alcuno
Nel Trust nessuno dei due Disponenti avrebbe potuto beneficiare neanche potenzialmente, come invece sostiene l’Ufficio, di alcun arricchimento".

La Commissione ha ricordato che “A tutt’oggi, con riferimento all’imposizione indiretta, la Commissione non può fare riferimento ad una disciplina normativa che si riferisca espressamente al Trust, pertanto non può fare applicazione diretta alla fattispecie de quo delle norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni, ma solo un’applicazione analogica ed estensiva, laddove si ritenga che l’espressione "vincoli di destinazione", si riferisca anche ai TRUST. L’art. 49 comma 2 del D.Lgs. n.242/2006, convertito in legge il 4 novembre 2006 col n.286, che ha introdotto l’imposta sulle successioni e donazioni, nell’individuare le aliquote applicabili, fa riferimento al valore dei beni o diritti attribuiti, per poi distinguere le aliquote in relazione al rapporto di parentela esistente tra disponente e beneficiario dell’attribuzione e utilizza la parola "a favore", in tal modo escludendo la sottoposizione a tassazione della mera costituzione del vincolo di destinazione”.

In particolare “Si deve trattare di beni o diritti "attribuiti a favore" di un soggetto terzo rispetto al disponente e o i quindi l’interpretazione corretta della norma non può essere altro che quella secondo cui l’oggetto della tassazione deve concretizzarsi in un trasferimento di ricchezza "a favore di un soggetto terzo", e che l’oggetto del prelievo in materia di vincoli di destinazione, e quindi di Trust, è costituito dall’incremento netto di ricchezza conseguito dal beneficiario dell’elargizione, quindi del suo effettivo arricchimento”.

Tuttavia, “Nel caso che ci occupa i beneficiari sono esclusivamente titolari di una posizione qualificabile come "di aspettativa giuridica", che è la posizione propria di chi è titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva, che comunque non consente loro, al momento dell’istituzione del Trust, di ottenere i beni (beni mobili, non suscettibili di produrre reddito) e quindi in capo ad essi non si manifesta alcun arricchimento tassabile, che si potrà esaminare solo al momento del verificarsi degli eventi condizionati”.

Pertanto, conclude la Commissione, “Quanto precede conduce all’applicazione delle imposte in misura fissa che va anticipata già al momento dell’istituzione, mentre la funzione dell’atto attributivo di beni al trustee è quello di consentirgli, attraverso il controllo dei beni stessi, di attuare il programma predisposto nell’atto istitutivo (l’atto di trasferimento dei disponenti al trustee è atto strumentale e neutro). Solo successivamente, quando il trustee, avendo realizzato il programma predisposto dai disponenti nell’atto istituito, attribuirà il trustfund ai beneficiari sarà valutato il presupposto impositivo. Prima di allora nessun soggetto potrà vantare nei confronti dei beni alcun diritto. Trova così applicazione l’art. 58 comma 2 D.Lgs 346/1990 secondo cui "per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all’imposta di registro". In proposito il DPR 26 aprile 1986 n. 131 dispone all’art. 27 che "gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa".

Quando la condizione si verifica, o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa, verrà riscossa, se dovuta, la differenza tra l’imposta richiesta dalle norme vigenti al momento della formazione dell’atto e quella pagata in sede di registrazione”.

(Commissione Tributaria Provinciale di Bologna - Sezione Seconda, Sentenza 7-30 ottobre 2009, n.120).

[Pronuncia inviata dall’Avv. Annapaola Tonelli]