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Concorsi pubblici - T.A.R. Sardegna: l’amicizia su Facebook tra commissario e concorrente non può concretizzare una causa di incompatibilità

Concorsi pubblici - T.A.R. Sardegna: l’amicizia su Facebook tra commissario e concorrente non può concretizzare una causa di incompatibilità
Concorsi pubblici - T.A.R. Sardegna: l’amicizia su Facebook tra commissario e concorrente non può concretizzare una causa di incompatibilità

Il T.A.R. per la Sardegna si è pronunciato su una vicenda di assoluta particolarità e allo stesso tempo nuova, affrontando la questione relativa ai concorsi pubblici e ai rapporti di conoscenza e amicizia tra commissario e concorrente identificati dai partecipati al concorso tramite il social network Facebook.

Il caso

Nel caso in esame, i concorrenti ad un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i servizi enogastronomici, settore cucina, avverso l’esclusione dalle prove orali proponevano ricorso al T.A.R. per i motivi che di seguito si espongono:

1. i ricorrenti affermavano il vizio delle operazioni della commissione per la presenza di cause di incompatibilità e/o inopportunità date dai rapporti tra commissari e i singoli concorrenti. Secondo i ricorrenti/concorrenti, tra i suddetti soggetti non vi era una semplice conoscenza in quanto colleghi docenti del medesimo istituto, ma un rapporto di amicizia, frequentazione e confidenza confermata dalla presenza di fotografie pubblicate sul social network Facebook. Sempre i ricorrenti affermavano il trattamento di favore nei confronti dei candidati colleghi da parte della commissione, in merito alla graduatoria dalla quale emergevano i voti più alti assegnati ai concorrenti conoscenti della commissione;

2. con il secondo motivo, in relazione alla prova scritta, i ricorrenti lamentavano il malfunzionamento dei computer, eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, violazione del principio di par condicio;

3. con il terzo e ultimo motivo, in relazione alla prova pratica, i ricorrenti affermavano la violazione del bando con riferimento all’estrazione del tema oggetto della prova pratica. La scuola, poi, secondo i ricorrenti, non aveva fornito adeguate attrezzature per lo svolgimento della stessa prova.

Il T.A.R. per la Sardegna ha ritenuto infondato il ricorso dei concorrenti.

 

La decisione

Per quanto riguarda il primo motivo, il T.A.R. ha precisato che: “nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 51 del Codice di procedura civile, senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica”.

Quindi, ha affermato il T.A.R., l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente implica che tra i due soggetti vi sia l’esistenza di una comunanza di interessi economici o di vita tale da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato in virtù della conoscenza personale con il commissario/esaminatore e non in base alle risultanze oggettive della procedura (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sezione Prima, 28 dicembre 2016, n. 986).

Per quanto riguarda l’altro profilo contestato dai ricorrenti, vale a dire l’amicizia su Facebook tra esaminatore e concorrente, il T.A.R., in assenza di ulteriori e solide prove, non ha potuto ritenere positiva tale contestazione, affermando che: “le cosiddette “amicizie” su Facebook sono del tutto irrilevanti poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute”. Infatti, secondo il T.A.R., le foto scaricate sul social network non valgono a provare alcuna “commensalità abituale” prevista dall’articolo 51 del Codice di procedura civile.

Sul secondo motivo, il T.A.R. ha affermato che di tutte le presunte anomalie e malfunzionamenti dei personal computer descritte dai ricorrenti non esiste la benché minima prova.

Anche il terzo motivo è stato rigettato dal T.A.R., ritenendo che le prove relative al concorso siano state regolarmente svolte e che non sia sussistito alcun danneggiamento nei confronti dei concorrenti ma semmai dei vantaggi nei confronti di quest’ultimi (tutti allo stesso modo).

Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.

(Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna-Cagliari, Sezione Prima, Sentenza 3 maggio 2017, n. 281)