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Covid-19 e contratti di agenzia: il destino del minimo annuale di affari

Covid-19
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Indice

1. La portata e la validità della clausola dei Minimi sino a oggi

2. Conseguenza del mancato raggiungimento del Minimo di affari

3. Cosa fare con la clausola dei Minimi al tempo del Covid-19?

 

La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (n.1042 del 25 giugno/8 luglio 2019) offre lo spunto per riflettere sulla valenza e sull’attualità, al tempo del Coronavirus e del lockdown globale, di una delle clausole più utilizzate nei contratti di agenzia di commercio: la cosiddetta “clausola dei Minimi” in forza della quale le parti prevedono e concordano (o, sarebbe meglio dire, la preponente determina) all’inizio di ogni anno di durata del contratto, un importo minimo di affari al cui raggiungimento l’agente si impegna.

 

1. La portata e la validità della clausola dei Minimi sino a oggi

Di norma nella clausola viene definito cosa le parti intendono per minimo di affari – generalmente, è il fatturato netto di prodotti contrattuali venduti dalla preponente nel territorio affidato all’agente, in caso di mandato in esclusiva, o, comunque, procurato dall’agente nel territorio – e quali affari siano eventualmente da escludere dal novero dei Minimi (ad esempio, quelli conclusi con clienti insolventi) e si prevedono i meccanismi di aggiornamento dei Minimi per gli anni successivi al primo anno.

Nella prassi, infatti, si determina il Minimo di affari solo per il primo anno, molto raramente nel prosieguo del rapporto viene concordato il fatturato minimo che l’agente dovrà realizzare (anche se sarebbe consigliabile adeguare il Minimo, anno per anno), si ricorre allora alla previsione per cui, in caso di mancata pattuizione, negli anni successivi al primo il minimo di affari non può essere inferiore a quello concordato per l’anno precedente aumentato di una certa percentuale (spesso si indica l’incremento del 10%).

 

2. Conseguenza del mancato raggiungimento del Minimo di affari

È molto comune prevedere nella clausola dei Minimi che il mancato raggiungimento del fatturato che l’agente si è impegnato a raggiungere nell’anno, costituisca giusta causa di risoluzione anticipata del contratto di agenzia, con effetto immediato e senza diritto dell’agente alle indennità di mancato preavviso e di cessazione di cui agli articoli 1750 e 1751 del Codice Civile e degli Accordi Economici di settore applicabili, se espressamente richiamati nel contratto.

La legittimità della clausola risolutiva espressa per mancato raggiungimento dei Minimi ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile (molto amata dai preponenti, in quanto dà loro modo di interrompere celermente e minimizzando i costi un rapporto insoddisfacente) è stata oggetto di numerose pronunce di merito e di legittimità, la maggioranza delle quali ritiene che – se concordata dalle parti – la disposizione è valida e applicabile purché siano rispettati i generali principi di correttezza e buona fede nella conclusione, esecuzione e interpretazione dei contratti (articoli 1175 e 1375 del Codice Civile).

Sarebbe ad esempio comunque non legittima e non valida una clausola che stabilisse dei Minimi esorbitanti o irrealistici tenuto conto delle circostanze concrete del rapporto o che venisse utilizzata in maniera contraria a buona fede.

Si inserisce in questo orientamento maggioritario anche la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (in contrasto con una pronuncia del 2017 del medesimo Tribunale, che ho commentato su Filodiritto) chiamato ad esprimersi sulla validità della risoluzione anticipata esercitata dalla preponente per il mancato raggiungimento dei Minimi in un rapporto di lunga durata. Nel caso di specie, l’agente non aveva raggiunto per appena 20.000,00 euro l’importante volume di fatturato (circa 399.000,00 euro, risultati dall’incremento automatico annuale del 10%) e, a parere dell’agente attore, tale scostamento non era grave né rilevante per la preponente.

Il Tribunale ha innanzitutto verificato che il contratto prevedesse la risoluzione anticipata per giusta causa in caso di mancato raggiungimento dei Minimi.

Il Tribunale ha poi rilevato che – sebbene, in generale, la gravità dell’inadempimento dell’obbligazione debba essere commisurata alle complessive dimensioni economiche del rapporto e all’incidenza nel medesimo dell’inadempimento – l’esistenza della clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia esclude la valutazione dell’entità dell’inadempimento dell’agente.

Come ricordato dal Tribunale, infatti, la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione n.4659/1992) ha in proposito precisato che “ove le parti abbiano preventivamente valutato l’importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull’entità dell’inadempimento stesso, rispetto all’interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa (che peraltro si presume ai sensi dell’art. 1218 c.c.)”.

Inoltre, secondo giurisprudenza di merito (Tribunale di Varese, 25 gennaio 2011) è “valida l’apposizione di un clausola risolutiva espressa la quale può riguardare l’obbligazione dell’agente di raggiungere obiettivi minimi di vendita ovvero obiettivi minimi di fatturato”.  

Di conseguenza, nel caso di specie, ribadito che la condotta delle parti deve essere valutata secondo buona fede, il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto risolto il contratto per inadempimento imputabile all’agente (mancato raggiungimento dei Minimi), al quale non risultava pertanto dovuta alcuna indennità connessa alla cessazione del rapporto.

Il Tribunale ha giudicato irrilevante che poco mancasse al raggiungimento del fatturato concordato, valorizzando l’interpretazione della clausola che avevano dato le stesse parti nel corso del rapporto contrattuale (ai sensi dell’articolo 1362 del Codice Civile) e ritenendo che il giudice non possa esaminare la gravità dell’inadempimento, già valutata a priori dalle parti.

 

3. Cosa fare con la clausola dei Minimi al tempo del Covid-19?

Se sinora la portata e l’applicazione della clausola dei Minimi erano quelle ribadite dal Tribunale di Reggio Emilia, è di tutta evidenza che la situazione di emergenza sanitaria connessa all’emergenza da Covid-19, ai lockdown e all’inibizione pressoché totale dell’attività dell’agente di commercio (e molto spesso delle aziende preponenti), modificano radicalmente lo scenario dell’economia e del mercato e impattano, pertanto, sia sulla valutazione preventivamente effettuata dalle parti – alla conclusione del contratto – della gravità dell’inadempimento da attribuire al mancato raggiungimento del minimo di affari pattuito, sia sulle conseguenze giuridiche che ne possono discendere.

In questo nuovo contesto, viene palesemente meno l’imputabilità all’agente del mancato raggiungimento dei Minimi per impossibilità sopravvenuta di svolgere la propria prestazione, ai sensi dell’articolo 1256 del Codice Civile, trattandosi di impossibilità (i) oggettiva, ossia riconducibile a una causa estranea all’agente e ai rischi dell’attività dallo stesso svolta; (ii) sopravvenuta e non prevedibile, secondo la normale diligenza, rispetto al momento in cui l’obbligazione è stata assunta e (iii) inevitabile, in quanto non superabile con ragionevoli sforzi.

L’agente di commercio è una categoria professionale particolarmente colpita dalle limitazioni negli spostamenti imposte dai provvedimenti degli ultimi mesi, se si considera che la principale modalità di svolgimento dell’attività dell’agente è la visita alla clientela e ai potenziali clienti (oggi inibita) e che la ricerca di clientela e la promozione dei prodotti effettuate da remoto non possono avere la medesima efficacia, anche ammesso e non concesso che la preponente sia attiva e in condizione di dare seguito agli ordini eventualmente ricevuti tramite l’agente.

Nell’attuale momento storico è comunque compromessa, in maniera generalizzata, la stessa capacità di acquisto della clientela, fatta eccezione per gli operatori appartenenti al settore alimentare e ad altre rare categorie merceologiche.

Le parti del rapporto di agenzia dovranno pertanto rivedere i loro accordi e, in particolare, l’efficacia della clausola dei Minimi e, in vista del nuovo anno contrattuale, valutarne l’opportunità e la ragionevolezza nel nuovo contesto di economia e di mercato.

In ogni caso, anche per i prossimi anni, le parti dovranno ridefinire l’entità del minimo di affari in maniera realistica e in buona fede, tenendo conto dell’andamento delle vendite nei mesi successivi alle riaperture, del contesto economico, dell’andamento del mercato di riferimento, della natura e della tipologia della clientela, oltre che dei risultati degli altri agenti della rete vendita in zone assimilabili al territorio dell’agente.

Non si vedono invece appigli per i preponenti che ambiscano ad avvalersi della clausola dei Minimi, magari per porre fine a un rapporto di agenzia di lunga data che, come noto, alla sua fisiologica cessazione rischia di essere molto costoso in termini di indennità dovute all’agente.