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Agenzia - Tribunale di Reggio Emilia: il mancato raggiungimento del minimo di affari contrattualmente pattuito può non costituire giusta causa di risoluzione del rapporto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto

Agenzia - Tribunale di Reggio Emilia: il mancato raggiungimento del minimo di affari contrattualmente pattuito può non costituire giusta causa di risoluzione del rapporto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto
Agenzia - Tribunale di Reggio Emilia: il mancato raggiungimento del minimo di affari contrattualmente pattuito può non costituire giusta causa di risoluzione del rapporto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto

Premessa

La fine del rapporto di agenzia di commercio genera spesso conflitti e controversie, anche quando il contratto è stato formalizzato con clausole apparentemente chiare.

Di recente il Tribunale di Reggio Emilia ha escluso che la risoluzione immediata del rapporto, comunicata dalla mandante, fra l’altro, per il mancato raggiungimento da parte dell’agente del minimo di affari annuale previsto nel contratto (mediante il meccanismo di indicizzazione rispetto agli anni precedenti) costituisse giusta causa di recesso senza preavviso e senza diritto dell’agente alle indennità di fine rapporto.

 

Il caso

A seguito della comunicazione da parte della preponente del recesso senza preavviso per asseriti inadempimento dell’agente previsti nella clausola risolutiva espressa e, in particolare, per il mancato raggiungimento del minimo di affari annualmente convenuto per l’anno da poco concluso, l’agente francese di un’azienda italiana ha convenuto in giudizio la mandante chiedendo al Giudice di accertare la nullità della clausola risolutiva espressa.

 

Clausola risolutiva espressa e accertamento del Giudice

La presenza nel contratto di agenzia della clausola risolutiva espressa non esclude, infatti, la discrezionalità del Giudice nell’accertare, alla luce delle caratteristiche concrete del rapporto e della sua cessazione, l’effettiva esistenza della giusta causa invocata.

Sul punto il Tribunale di Reggio Emilia richiama la giurisprudenza di legittimità ai sensi della quale “in caso di ricorso da parte della preponente ad una clausola risolutiva espressa, tale clausola può ritenersi valida nei limiti in cui (…) non venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, sicché in tali casi il giudice deve comunque verificare che sussista un inadempimento colpevole dell’agente integrante giusta causa di recesso” (Cassazione Civ. sentenza del 18.05.2011 n. 10934) e ricorda peraltro che, nel valutare l’inadempimento dell’agente, occorre tenere in considerazione che il rapporto tra mandante e agente di commercio è caratterizzato da un vincolo di fiducia di particolare intensità e che, pertanto, una violazione di tale legame anche di per sé minore può costituire causa tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

Esclusione della giusta causa di recesso

Nel caso di specie, il Giudice di Reggio Emilia ha escluso che ricorresse giusta causa di recesso ad nutum, avendo verificato che:

a. il minimo di affari annuale concordato non era stato raggiunto dall’agente per uno scollamento fra obiettivo e fatturato reale del 13%, ritenuto modesto;

b. tale flessione era in buona parte riconducibile alla decisione della preponente, l’anno precedente, di sottrarre all’agente un cliente importante e consolidato (peraltro, sommando il fatturato di tale cliente a quello delle altre vendite apportate dall’agente nell’anno in considerazione, il minimo di affari sarebbe stato effettivamente raggiunto);

c. negli anti antecedenti, l’agente aveva realizzato risultati economici buoni e comunque soddisfatto gli obiettivi di fatturato;

d. nell’anno in esame, l’agente aveva profuso un notevole impegno nello svolgimento del proprio mandato (anche per far fronte alla perdita del cliente che la mandante si era riservata), aveva apportato due nuovi clienti e il riflesso di tale impegno era verificabile già nei primi mesi dell’anno successivo, sino al recesso, nell’andamento nettamente positivo degli affari apportati dall’agente, in ripresa rispetto all’anno precedente;

e. nessuna contestazione era mai stata comunicata all’agente, prima della comunicazione della risoluzione anticipata contestata;

f. il minor risultato realizzato dall’agente nel proprio territorio contrattuale nell’anno in questione, seppur non satisfattivo degli obiettivi minimi di fatturato, appariva comunque non significativo se raffrontato ai risultati singolarmente ottenuti dagli altri 19 agenti della mandante in Francia, tenuto conto delle peculiarità delle rispettive zone e della dimensione e quindi delle potenzialità di ciascun agente.

Il Tribunale di Reggio Emilia ha stigmatizzato che la condotta secondo buona fede avrebbe dovuto condurre la preponente a valutare la flessione di fatturato annuale imputata all’agente, come transitoria – tenuto conto anche della propria decisione di sottrarre all’agente un cliente importante – e connessa alle fluttuazioni del mercato e, pertanto, ad attendere gli esiti dell’anno successivo prima di adottare decisioni in merito alla prosecuzione del rapporto.

 

Conseguenze della risoluzione immediata quando manca la giusta causa invocata

Quando il giudice accerta che la giusta causa invocata non sussiste, la risoluzione si converte “in un recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità, ed all’eventuale risarcimento del danno” (in tal senso Cassazione Civile, sentenza del 30.09.2016, n. 19579).

Nella sentenza in commento, il Tribunale di Reggio Emilia ha pertanto riconosciuto il diritto dell’agente all’indennità di mancato preavviso e all’indennità di fine rapporto.

Riconoscimento dell’indennità di fine rapporto secondo l’articolo 1751 Codice Civile

Con particolare riferimento all’indennità di fine rapporto dovuta, intendendo verificare se la disciplina contenuta nell’AEC di settore richiamato nel contratto di agenzia fosse, nel caso concreto e in base ad una valutazione ex post, di maggiore o minor favore per l’agente rispetto alla disciplina legale dell’articolo 1751 c.c., il Tribunale di Reggio Emilia ha osservato che “l’art. 1751 comma 1 c.c. ha introdotto una indennità avente funzione compensativa del particolare merito dimostrato dall’agente, e dunque è necessario, per il suo riconoscimento, che ricorrano tutti i presupposti indicati dalla norma: l’aver procurato “nuovi clienti al preponente”, ovvero l’avere “sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti”, e il ricevere da parte del preponente “ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”” e che detti sostanziali vantaggi “non possono che riflettersi sull’incremento di affari e quindi sul fatturato”.

È stata negata all’agente l’indennità prevista dell’art. 1751 c.c. in quanto “non è immaginabile il riconoscimento dell’indennità meritocratica per apporto di nuovi clienti se tale apporto (pur esistente nel caso concreto) non abbia incrementato di pari passo gli affari, quale conseguenza dell’ampliamento della clientela che deve, perciò, apportare un aumento di vendite e di incassi”.

 

Conclusioni

La preponente che intenda avvalersi della clausola contrattuale di risoluzione anticipata deve prestare particolare attenzione a tutte le circostanze concrete del rapporto e a tutte le possibili cause dell’eventuale flessione del fatturato nel territorio contrattuale (ivi compresa la propria condotta nella gestione del rapporto di agenzia) e alla gravità della condotta imputabile all’agente, non potendo fare esclusivo affidamento sul dato numerico – e apparentemente rassicurante – del mancato raggiungimento del volume di affari annuale concordato.

La condotta delle parti deve sempre essere improntata al generale principio di buona fede nello svolgimento dei rapporti contrattuali. In particolare, l’entità del volume di affari minimo annuale da raggiungere deve essere possibile e ragionevole, tenuto conto del contesto economico, dell’andamento del mercato di riferimento, della natura e delle caratteristiche della clientela presente nel territorio affidato all’agente e, non da ultimo, della situazione e dei risultati globali realizzati nel medesimo periodo nelle zone limitrofe dagli altri agenti della rete vendita della mandante.

(Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza 10 maggio 2017, n. 141)